Il 2 dicembre abbiamo celebrato la Giornata Internazionale per l’abolizione della schiavitù. Può sembrare un paradosso ma il “lavoro forzato” continua a fare vittime in modi più sofisticati rispetto al passato ma con altrettanta brutalità: secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) “ci sono più schiavi oggi che in qualsiasi altro periodo della storia dell’umanità. Il lavoro forzato si manifesta, infatti, in diverse forme: servitù per debiti, tratta di esseri umani, induzione alla prostituzione, reclutamento illegale di manodopera e altre tipologie di schiavitù moderna”.
Per questo l’ILO ha lanciato la campagna 50 For Freedom: ottenere la ratifica del Protocollo alla Convenzione sul Lavoro Forzato da parte di almeno cinquanta Paesi entro il 2018. “Il Protocollo — adottato da rappresentanti di governi, sindacati e organizzazioni datoriali nell’ambito della 103ª Conferenza Internazionale del Lavoro per attualizzare la Convenzione (n. 29) dell’ILO sul lavoro forzato del 1930, è uno strumento giuridicamente vincolante che intende dare nuovo slancio all’azione mondiale per l’eliminazione del lavoro forzato attraverso un maggiore impegno nella prevenzione, nella protezione e nel risarcimento delle vittime andando oltre la mera persecuzione del reato”.
Dietro il “lavoro forzato” ci sono interessi economici rilevanti. Le vittime dello sfruttamento producono ingenti profitti. Secondo i dati delle Nazioni Unite, sono 21 milioni le persone nel mondo – uomini, donne e bambini – costrette a forme di lavoro forzato, con un giro di profitti illeciti di circa 150 miliardi di dollari. In particolare le donne vengono sfruttate come prostitute o lavoratrici domestiche. I settori più a rischio per gli uomini riguardano le attività estrattive, le costruzioni e l’agricoltura.
In Italia il “lavoro forzato” prende anche la forma del caporalato, come abbiamo avuto di analizzare la settimana scorsa con il rapporto Filiera Sporca. Sullo stesso tema segnaliamo anche il rapporto della Flai Cgil “Agricoltura e lavoro migrante in Puglia”che analizza la situazione in una delle regioni italiane a più forte vocazione agricola.
“Per poter sradicare questa realtà è fondamentale l’impegno di tutti i soggetti coinvolti, imprese, sindacati e istituzioni. L’iniziativa della “Rete del lavoro agricolo di qualità” lanciata dal Ministero delle Politiche Agricole, prevede una Cabina di regia, presieduta dall’Inps, di cui fanno parte le organizzazioni sindacali, le organizzazioni professionali agricole, insieme ai rappresentanti dei Ministeri delle Politiche agricole, del Lavoro e dell’Economia e della Conferenza delle Regioni”.
Su questi temi segnaliamo ai nostri lettori “il portale italiano del lavoro dignitoso” www.lavorodignitoso.it, realizzato dall’’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), “Agenzia specializzata delle Nazioni Unite che opera per migliorare l’accesso degli uomini e delle donne ad un lavoro dignitoso e produttivo, in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana” . L’ILO è l’unica Agenzia delle Nazioni Unite dotata di una struttura “tripartita”, che riunisce rappresentanti di governo, datori di lavoro e lavoratori nell’elaborazione e definizione congiunta delle norme internazionali del lavoro, delle politiche e dei programmi.
Protocollo 29
PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CONVENZIONE SUL LAVORO FORZATO DEL 1930
La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 28 maggio 2014 per la sua centotreesima sessione;
Riconoscendo che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio fa parte dei diritti fondamentali, e che il lavoro forzato o obbligatorio costituisce una violazione dei diritti umani e un’offesa alla dignità di milioni di donne e di uomini, di ragazze e di ragazzi, contribuisce a perpetuare la povertà e ostacola la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti;
Riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930 — in seguito «la Convenzione» — e dalla Convenzione (n. 105) sull’abolizione del lavoro forzato del 1957 nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, ma che le carenze nella loro applicazione richiedono misure addizionali;
Ricordando che la definizione del lavoro forzato o obbligatorio all’articolo 2 della Convenzione copre il lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione, e che essa si applica a ogni essere umano senza distinzione;
Sottolineando l’urgenza di eliminare il lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione;
Ricordando che i Membri che hanno ratificato la Convenzione hanno l’obbligo di rendere il lavoro forzato o obbligatorio passibile di sanzioni penali e di garantire che le sanzioni imposte per legge siano realmente efficaci e vengano rigorosamente applicate;
Notando che è scaduto il periodo di transizione previsto nella Convenzione e che non sono più applicabili le disposizioni dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3 e degli articoli 3 a 24;
Riconoscendo che sono cambiati il contesto e le forme del lavoro forzato o obbligatorio e che il traffico di persone per lavoro forzato o obbligatorio, che può implicare lo sfruttamento sessuale, è oggetto di una crescente preoccupazione internazionale e richiede misure urgenti per la sua effettiva eliminazione;
Notando che un crescente numero di lavoratori sono costretti al lavoro forzato o obbligatorio nell’economia privata, che alcuni settore dell’economia sono particolarmente vulnerabili e che alcuni gruppi di lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, in particolare i migranti;
Notando che la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio contribuisce ad assicurare una concorrenza leale tra i datori di lavoro, come pure una protezione per i lavoratori;
Ricordando le norme internazionali del lavoro rilevanti, in particolare la Convenzione (n. 87) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948, la Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949, la Convenzione (n. 100) sull’uguaglianza di retribuzione del 1951, la Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione) del 1958, la Convenzione (n. 138) sull’età minima del 1973, la Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999, la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 189) sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011, la Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l’impiego private del 1997, la Convenzione (n. 81) sull’ispezione del lavoro del 1947; la Convenzione (n. 129) sull’ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969, come pure la Dichiarazione dell’ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e la Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008;
Notando altri strumenti internazionali rilevanti, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione supplementare relativa all’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e delle istituzioni e delle prassi analoghe alla schiavitù del 1956, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 e il Protocollo contro il traffico illecito di migranti per terra, per aria e per mare del 2000, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 e la Convenzione relativa ai diritti delle persone disabili del 2006;
Avendo deciso di adottare diverse proposte per sopperire alle carenze nell’applicazione della Convenzione, ribadendo che le misure di prevenzione e di protezione, e i meccanismi di ricorso e di risarcimento, come l’indennizzo e la riabilitazione, sono necessari per conseguire la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di un protocollo relativo alla Convenzione,
adotta, oggi undici giugno duemilaquattordici, il protocollo seguente che verrà denominato Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930.
Articolo 1
1. Nell’assolvere i propri obblighi, in virtù della Convenzione, di sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio, ogni Membro deve prendere misure efficaci per prevenire ed eliminare l’utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime una protezione e l’accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l’indennizzo, e per reprimere i responsabili del lavoro forzato o obbligatorio.
2. Ogni Membro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare una politica nazionale e un piano di azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, che prevedano una azione sistematica da parte delle autorità competenti, a seconda dei casi in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure con altri gruppi interessati.
3. Viene ribadita la definizione del lavoro forzato o obbligatorio contenuta nella Convenzione e, di conseguenza, le misure alle quali si riferisce il presente Protocollo devono includere una azione specifica contro la tratta di persone a fini di lavoro forzato o obbligatorio.
Articolo 2
Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere:
a. l’educazione e l’informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
b. l’educazione e l’informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;
c. sforzi per garantire che:
• l’ambito di applicazione e il controllo dell’applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell’economia;
• vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell’applicazione di questa legislazione;
d. la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;
e. un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;
f. una azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.
Articolo 3
Ogni Membro deve prendere misure efficaci per identificare, liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, come pure per prestare loro assistenza e sostegno sotto altre forme.
Articolo 4
1. Ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o del loro status giuridico sul territorio nazionale, abbiano effettivamente accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l’indennizzo.
2. Ogni Membro deve, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie perché le autorità competenti non siano tenute a perseguire le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a causa di attività illecite che esse siano state costrette a svolgere come la conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o obbligatorio.
Articolo 5
I Membri devono cooperare fra di loro per assicurare la prevenzione e l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.
Articolo 6
Le misure prese per applicare le disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione vanno determinate dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
Articolo 7
Le disposizioni transitorie dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e degli articoli 3 a 24 della Convenzione sono soppresse.
Articolo 8
1. Un Membro può ratificare il presente Protocollo al momento della ratifica della Convenzione o in ogni altro momento successivo alla ratifica della Convenzione, con comunicazione della ratifica formale al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.
2. Il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato è vincolato dalla Convenzione così come completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.
Articolo 9
1. Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo può denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa sia aperta alla denuncia, conformemente al suo articolo 30, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato.
2. La denuncia della Convenzione, conformemente ai suoi articoli 30 o 32, comporta ipso iure la denuncia del presente Protocollo.
3. Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.
Articolo 10
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di
denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore.
Articolo 11
Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati.
Articolo 12
Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.