Tra gli strumenti per il contrasto alla criminalità nelle attività economiche fin dal 2012 il legislatore ha introdotto il cosiddetto “rating di legalità”. Si tratta di un meccanismo per il quale l’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato procede ad attribuire una valutazione di affidabilità delle imprese i cui dirigenti non abbiano riportato condanne per reati penali e tributari e che abbiano adottano specifici accorgimenti in materia di trasparenza, legalità, responsabilità sociale.
In particolare l’art. 5-ter del decreto legge 1/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012) recita: “Al fine di promuovere l’introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito (…) di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione ed all’attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell’attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.
La norma ha trovato applicazione dapprima con la Delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 – Regolamento Rating di legalità “Regolamento di attuazione dell’art. 5-ter del dl 1/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del dl 29/2012 (convertito con modificazioni dalla legge 62/2012)” e, successivamente, con il Decreto MEF-MISE 20 febbraio 2014, n.57 “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.
Detta regolamentazione stabilisce che nella concessione di finanziamenti pubblici è necessario introdurre uno dei seguenti sistemi di premialità:
In relazione all’accesso al credito bancario gli istituti sono tenuti a favorire le aziende che hanno acquisito il rating di legalità, facilitando l’istruttoria e riducendone tempi e costi. Le banche non applicano tale normativa sono tenute a dare puntuale motivazione alla Banca d’Italia.
Per diffondere la conoscenza di un istituto ancora poco noto proponiamo ai nostri lettori la nota esplicativa contenuta nel portale dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato.
COME RICHIEDERE IL RATING
Potranno richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia
Le aziende interessate dovranno presentare una domanda, per via telematica, utilizzando l’apposito Formulario pubblicato sul questo sito e seguendo le istruzioni indicate.
Si precisa che ogni altra forma di inoltro della domanda non sarà ritenuta valida ai fini dell’ottenimento del rating.
DA UNA A TRE ‘STELLETTE’
Il rating avrà un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.
Una ‘stelletta’
Per ottenere il punteggio minimo l’azienda dovrà dichiarare che l’imprenditore e gli altri soggetti rilevanti ai fini del rating (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di patteggiamento per reati tributari ex d.lgs. 74/2000, per reati ex d.lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell’art. 405 c.p.p., né l’impresa dovrà essere destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti dell’impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al d.l. n.90/2014 successivamente convertito in legge. L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001.
L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, né avere ricevuto provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture.
L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili.
Da due a tre ‘stellette’
Il regolamento prevede ulteriori requisiti che, se rispettati, garantiranno alle imprese il punteggio massimo di 3 stellette. Se ne verranno rispettati almeno 6 si otterranno due stellette. In particolare le aziende dovranno:
Sarà valorizzata anche la denuncia, all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia, di reati previsti dal Regolamento commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori, qualora alla denuncia sia seguito l’esercizio dell’azione penale.
DURATA DEL RATING
Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette.
L’Autorità manterrà aggiornato sul proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.