Buone notizie sul fronte della Riforma del Terzo settore. Finalmente dopo un iter durato mesi, venerdì scorso, la Commisione Affari Costituzionali del Senato ha approvato 4 articoli e avrà l’obbligo di concludere i lavori entro il 16 marzo, giorno in cui è previsto l’approdo della legge in Aula. Quanto agli articoli licenziati, si tratta dei numeri 1, 2, 3 e 5, dei 10 di cui complessivamente è composta la Legge delega.
Ecco le principali novità presenti nei quattro articoli emendati. Nell’articolo 1 è stata riscritta e resa più completa la definizione di Terzo settore. Riportiamo qui di seguito la nuova definizione: «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi». Inoltre, sempre nello stesso articolo viene specificato che «alle fondazioni bancarie, enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi».
L’art.3 è stato modificato e adesso si prevede che relativamente agli enti di Terzo settore il governo debba «rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi, nonché prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell’ente».
Particolare attenzione merita l’art. 5 nella parte in cui vengono ridefiniti i Centri di servizio per il volontariato. Nella nuova definizione i Centri di servizio per il volontariato potranno essere costituiti da tutti gli enti del Terzo settore. Nonostante ciò la governance dei Csv deve essere controllata dalle sole organizzazioni di volontariato.
Infine, per quanto concerne i servizi dei Csv, possono essere erogati a tutti gli enti di Terzo settore in cui vi sia la presenza di volontari, e il loro finanziamento stabile deve arrivare dalle risorse previste nella legge 266/1991.