Riteniamo utile riportare il DL 3/2015 che elenca le informazioni che le PMI innovative devono indicare nell’autocertificazione per l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese istituita presso le Camere di Commercio.
“… 3. L’iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del (…) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”:
- ragione sociale e codice fiscale;
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità, indicando altresì, per ciascuno e ove sussistano, gli eventuali soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce;
- elenco delle società partecipate;
- indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- numero dei dipendenti;
- sito internet.
L’iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:
- la domanda d’iscrizione all’apposita sezione speciale si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese;
- l’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge all’iscrizione già effettuata, al momento della costituzione, nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- qualora non già denunciato in precedenza, si segnala l’obbligo che sia compilato il campo relativo all’indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le PMI innovative devono rendere disponibili, tra l’altro, le informazioni sopra indicate dalla lettera ‘a’ alla lettera ‘o’.
La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico “S2” e indicando la richiesta di iscrizione alla sezione speciale nel quadro ”32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” utilizzando il codice 050 “PMI INNOVATIVA: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE”. Un primo gruppo di informazioni, che la legge prevede siano autocertificate, non devono essere ulteriormente comunicate agli Uffici del Registro delle Imprese:
- ragione/denominazione sociale e codice fiscale;
- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale.
Vanno invece indicate nel modello “S2”, nel quadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”, utilizzando il codice 050, le ulteriori informazioni previste per le PMI innovative, in particolare:
- l’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
- l’informazione relativa alla presenza di holding (non iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni) o fiduciarie nella compagine sociale. Vanno inoltre indicati per ciascun socio – indipendentemente dalla circostanza che vi siano, o meno, fiduciarie o holding – gli eventuali “…soggetti terzi per conto dei quali, nel cui interesse o sotto il cui controllo il socio agisce” (art. 4 comma 3 lett. f) DL n. 3/2015, così come convertito nella legge n. 33/2015);
- l’elenco delle società partecipate;
- l’indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all’attività innovativa della PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
- l’indicazione dell’esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- ultimo bilancio depositato al registro delle imprese nel formato xbrl;
- elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- numero dei dipendenti (al momento della presentazione della domanda);
- sito internet.
L’autocertificazione di veridicità di tali informazioni viene resa allegando alla domanda di iscrizione il Modello di autocertificazione.
www.registroimprese.it: GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI PER GLI ADEMPIMENTI SOCIETARI, REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO