Innovazione sociale

Agricoltura sociale: una risoluzione per non “escludere” le cooperative sociali

Come i lettori ricorderanno poco meno di un anno fa è stata finalmente approvata la legge 141/2015 che regolamenta il settore dell’agricoltura sociale (leggi l’articolo). Tuttavia, per avere piena operatività, mancano ancora i decreti attuativi che devono essere emanati dal Governo.

Per fortuna già ora si stima che in Italia siano oltre tremila le esperienze di agricoltura sociale che impegnano trentamila addetti e producono più di duecento milioni di euro di fatturato. Gli ambiti di attività sono i più vari ma in tutte le aziende di agricoltura sociale lavorano persone “svantaggiate”, con handicap fisici o psichici, dipendenze da alcol o droga alle spalle, ex detenuti, disoccupati.

L’attesa per i decreti attuativi è grande, anche perché numerose Regioni hanno già stanziato fondi rilevanti a valere sulla programmazione comunitaria 2014/2020. Non a caso, quindi, a fine giugno Massimo Fiorio, parlamentare democratico, vicepresidente della commissione Agricoltura della Camera e primo firmatario della legge 141, ha tenuto una conferenza stampa per sollecitare il Governo a definire i decreti ministeriali di attuazione. Al suo fianco Ilaria Signoriello portavoce del Forum nazionale Agricoltura SocialeMarco Berardo Di Stefano, rappresentante della Rete delle Fattorie Sociali.

Rassicuranti le dichiarazioni di Maurizio Martina, ministro delle Politiche Agricole: “L’Italia ha un patrimonio importante di esperienze di agricoltura sociale che vogliamo valorizzare sempre meglio. Il Governo ha dato subito applicazione alla nuova legge destinando mille giovani del servizio civile nazionale verso le aziende e le cooperative sociali. Ora potremo supportare ancora di più queste attività anche con il coinvolgimento delle Regioni”.

Ma, ufficialmente, il punto della situazione è stato fatto ieri, martedì 26 luglio, presso la sala Aldo Moro della Camera dei Deputati, nel corso del convegno sul tema “Agricoltura sociale, ad un anno dalla legge tra decreti attuativi e nuovi strumenti normativi”. L’iniziativa è stata promossa dalla Commissione Agricoltura della Camera in collaborazione con il Forum dell’Agricoltura Sociale e la Rete Fattorie Sociali.

In ogni caso l’attività preparatoria dei decreti ha luogo anche attraverso l’iniziativa di singoli parlamentari. È il caso di quella del deputato Pd Mino Taricco, primo firmatario di una risoluzione presentata nel mese di marzo insieme ai colleghi Prina, Lavagno, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, Antezza, Venitelli e Terrosi.

L’atto parlamentare affronta un nodo decisivo per l’attuazione concreta della legge 141/2015. Ricorda Taricco: “La legge riconosce come operatori dell’agricoltura sociale le imprese agricole e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività̀ agricole svolte sia prevalente, e nel caso in cui superi il 30% le medesime sono considerate operatori dell’agricoltura sociale in misura corrispondente al fatturato agricolo”.

Ma su quale valore si calcola la percentuale del 30%? La domanda può apparire “capziosa” invece coglie un elemento centrale. Se, infatti, per le cooperative sociali detta percentuale dovesse essere calcolata sul volume complessivo del fatturato, comprensivo delle prestazioni rese per le pubbliche amministrazioni per l’assistenza socio-sanitaria, la quasi totalità delle stesse verrebbe automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione della legge.

Da qui nasce l’auspicio, raccolto nel testo della risoluzione approvata nella seduta del 6 luglio, che il Governo valuti con attenzione “la possibilità di escludere ai fini della citata legge dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la pubblica amministrazione”. 

Di seguito il testo integrale della risoluzione.

 

Atto Camera – Risoluzione in commissione 7-00949

presentato da TARICCO Mino; testo presentato mercoledì 16 marzo 2016 e modificato lunedì 21 marzo 2016, seduta n. 594. Atto approvato il 6 luglio 2016.

La XIII Commissione,
premesso che:

  • l’agricoltura sociale veniva definita già nel 2014, nel documento «L’agricoltura a beneficio di tutti», dal dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali «l’insieme delle pratiche, anche molto differenti tra loro, realizzate a beneficio di soggetti a bassa contrattualità (persone con handicapfisico o psichico, psichiatrici, dipendenti da alcool o droghe, detenuti o ex-detenuti) o indirizzate a fasce della popolazione (bambini, anziani) per cui risulta carente l’offerta di servizi di servizi»;
  • si tratta quindi, come stabilisce il predetto documento «di attività e servizi che vengono progettati e realizzati in risposta a problematiche ed esigenze locali, contestuali, specifiche, impiegando le risorse dell’agricoltura e della zootecnica per promuovere azioni terapeutiche, educative, ricreative, di inclusione sociale e lavorativa e servizi utili per la vita quotidiana.»;
  • le attività riconducibili all’agricoltura sociale come definite dal citato documento sono: – inserimento lavorativo di persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicappsico-fisico, problemi psichiatrici, dipendenze da alcool o droghe, detenzione, e altro) in aziende agricole o cooperative sociali agricole, con forme contrattuali differenti, dal tirocinio al contratto a tempo indeterminato o, nel caso delle cooperative, come soci lavoratori; – formazione: attività di formazione, soprattutto con forme come la borsa lavoro e il tirocinio, per soggetti a bassa contrattualità, finalizzate anche all’inserimento lavorativo; – offerta di attività di co-terapia, in collaborazione con i servizi socio-sanitari, per persone con difficoltà temporanee o permanenti (handicappsico-fisico, problemi psichiatrici, anziani, e altro); – offerta di servizi alla popolazione: bambini (agri-nidi, attività ricreative, campi scuola, centri estivi, e altro), anziani (attività per il tempo libero, orto sociale, fornitura di pasti, assistenza, e altro)»;
  • in un proprio parere del 2013 il Comitato economico e sociale europeo affermava «Con agricoltura sociale s’intende un approccio innovativo, fondato sull’abbinamento di due concetti distinti: l’agricoltura multifunzionale e i servizi sociali/terapeutico assistenziali a livello locale. Questo nuovo settore contribuisce, tramite la produzione di derrate agricole, al benessere e all’inclusione sociale di persone con esigenze specifiche»;
  • negli ultimi anni in Italia molte cooperative sociali hanno avviato attività agricole come luogo e campo di lavoro attraverso il quale promuovere qualità di vita e opportunità di recupero e di costruzione identitaria per molte persone, e, al contempo, molte aziende agricole hanno avviato, nell’ambito della multifunzionalità delle loro aziende, attività di servizi in ambito socio – sanitario e educativo, in risposta a domande ed esigenze delle comunità;
  • la legge 18 agosto 2015, n. 141 recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale» ha recepito questo orientamento definendo l’agricoltura sociale «aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate […] Le attività di cui al comma 1 ( di agricoltura sociale) sono esercitate altresì dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, il cui fatturato derivante dall’esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento di quello complessivo, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell’agricoltura sociale, ai fini della presente legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo»;
  • all’articolo 2, comma 4, la citata legge n. 141 del 2015 individuava la soglia del 30 per cento di fatturato agricolo per considerare le stesse cooperative sociali quali operatori dell’agricoltura sociale»;
  • il fatturato delle cooperative sociali, soprattutto di quelle di tipo A, ricomprende, in moltissimi casi, entrate in virtù di contratti con la pubblica amministrazione per prestazioni di natura sanitaria e socioassistenziale, che sono nei fatti il corrispettivo di servizi in tale ambito per la cura ed il sostegno a soggetti svantaggiati affidati alle stesse cooperative;
  • il ricomprendere i corrispettivi economici ricevuti per le prestazioni socio sanitarie, effettuate in virtù di contratti con un la pubblica amministrazione, nel computo del fatturato ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 rischia per gli interroganti di falsare completamente la valutazione dell’attività delle cooperative sociali stesse;
  • detta scelta rischia, tra l’altro, di precludere l’accesso al riconoscimento di agricoltura sociale a gran parte delle cooperative sociali che operano da anni in campo agricolo e soprattutto di lasciare fuori dall’ambito di applicazione delle normative in materia un mondo, quello della cooperazione sociale, che è considerato a buon titolo parte dello stesso, tra gli sperimentatori ed i creatori del concetto stesso di agricoltura sociale;
  • il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari», dovrà emanare ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della citata legge n. 141 del 2015, un decreto nel quale saranno definiti «i requisiti minimi e le modalità per la definizione degli operatori dell’agricoltura sociale»,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per definire in modo puntuale le modalità di calcolo del 30 per cento previste dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 141 del 2015 anche valutando la possibilità di escludere ai fini della citata legge dal computo del fatturato delle cooperative sociali le prestazioni sanitarie e socioassistenziali verso la pubblica amministrazione.

(7-00949) «Taricco, Prina, Lavagno, Dal Moro, Capozzolo, Fiorio, Venittelli, Antezza, Terrosi».

Published by
Valerio Roberto Cavallucci