ULTIMA ORA

Attuazione della direttiva comunitaria in materia di informazioni di carattere non finanziario

La prima volta ne abbiamo scritto il 25 settembre 2015 (leggi l’articolo) proponendo la posizione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti dal titolo “Rendicontazione non finanziaria e asseverazione dei report di corporate responsibility nelle società quotate. Dinamiche internazionali e confronto con la situazione italiana su diffusione, tipologie, standard adottati e provider dell’attività di asseverazione”. Siamo tornati sull’argomento il 20 maggio scorso commentando la posizione del Gruppo di Studio sul Bilancio Sociale (leggi l’articolo).

Ci riferiamo, naturalmente, alla Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio – del 22 ottobre 2014 – in materia di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Da qualche giorno il decreto legislativo di recepimento e attuazione della Direttiva comunitaria è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 7 del 10 gennaio 2017D.Lgs 30 dicembre 2016, n. 254 Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni).

Inizialmente la deliberazione preliminare del  Consiglio  dei  Ministri nella seduta del 4 ottobre 2016; successivamente i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; infine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del  Consiglio  e  del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’ambiente, della giustizia, del lavoro e dello  sviluppo economico, ha adottato il provvedimento definitivo nella riunione del 23 dicembre scorso.

Di seguito riportiamo gli articoli 2 e 3 del decreto che indicano l’ambito di applicazione e le tematiche relative alla informazioni di carattere non finanziario. Per conoscere il testo integrale rinviamo alla pagina della Gazzetta Ufficiale.

Art. 2 Ambito di applicazione

  1. Gli enti di interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 3, qualora abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a cinquecento e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
  2. Totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
  3. Totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro;
  4. Gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall’articolo 4.

Art. 3 Dichiarazione individuale di carattere non finanziario

  1. La dichiarazione individuale di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa, descrivendo almeno: a) il modello aziendale di gestione e organizzazione delle attività dell’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche con riferimento alla gestione dei suddetti temi; b) le politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, i risultati conseguiti tramite di esse e i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario; c) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto;
  2. In merito agli ambiti di cui al comma 1, la dichiarazione di carattere non finanziario contiene almeno informazioni riguardanti: a) l’utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l’impiego di risorse idriche; b) le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera; c) l’impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull’ambiente nonché sulla salute e la sicurezza, associato ai fattori di rischio di cui al comma 1, lettera c, o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario; c) aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali; d) rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti e azioni comunque discriminatori; e) lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.
  3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con un raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti, secondo le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione e, ove opportuno, sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio. Nella relazione è fatta esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita al precedente esercizio, ne è illustrata la motivazione.
  4. Qualora si faccia ricorso ad una metodologia di rendicontazione autonoma è fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all’interno della dichiarazione non finanziaria. Parimenti, sono descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.
  5. Ai fini della rendicontazione, gli indicatori di prestazione utilizzati, di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dallo standard di rendicontazione adottato e sono rappresentativi dei diversi ambiti, nonché coerenti con l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti. Nel caso in cui si faccia ricorso ad una metodologia autonoma di rendicontazione, ovvero nel caso in cui gli indicatori di prestazione previsti dallo standard di rendicontazione adottato non siano del tutto adeguati o sufficienti a rappresentare con coerenza l’attività svolta e gli impatti da essa prodotti, l’impresa seleziona gli indicatori più adatti a tale scopo, fornendo in maniera chiara e articolata le ragioni sottese a tale scelta. La scelta degli indicatori di prestazione è effettuata anche tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti emanati dalla Commissione europea in forza di quanto previsto dalla direttiva 2014/95/UE.
  6. Gli enti di interesse pubblico soggetti all’obbligo di redigere la dichiarazione di carattere non finanziario che non praticano politiche in relazione a uno o più degli ambiti di cui al comma 1, forniscono all’interno della medesima dichiarazione, per ciascuno di tali ambiti, le motivazioni di tale scelta, indicandone le ragioni in maniera chiara e articolata.
  7. La responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal presente decreto legislativo compete agli amministratori dell’ente di interesse pubblico. Nell’adempimento dei loro obblighi costoro agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza. L’organo di controllo, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento, vigila sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea.
  8. Fermi restando gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, sentito l’organo di controllo, nella dichiarazione di carattere non finanziario possono essere omesse, in casi eccezionali, le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa. Qualora si avvalga di questa facoltà, l’ente di interesse pubblico ne fa menzione nella dichiarazione non finanziaria con esplicito rimando al presente comma. L’omissione non è comunque consentita quando ciò possa pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché degli impatti prodotti dalla sua attività in relazione agli ambiti di cui al comma 1.9.
  9. Per i soggetti che adempiano agli obblighi del presente articolo presentando la dichiarazione di carattere non finanziario nella relazione sulla gestione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), si considerano assolti gli obblighi di cui al primo e secondo comma dell’articolo 2428 del codice civile, all’articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, e di cui all’articolo 94, al comma 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente all’analisi delle informazioni di carattere non finanziario.
  10. Il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione di carattere non finanziario. Lo stesso soggetto, o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato, esprime, con apposita relazione distinta da quella di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, un’attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal presente decreto legislativo e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3. Le conclusioni sono espresse sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l’attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha dell’ente di interesse pubblico, dell’adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario. Nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), il giudizio di cui all’articolo 14, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, non comprende detta dichiarazione, che rimane oggetto dell’obbligo di attestazione di cui al presente comma. La relazione, datata e sottoscritta dal soggetto allo scopo designato, è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata congiuntamente ad essa secondo le modalità di cui all’articolo 5.

 

Published by
Valerio Roberto Cavallucci