Tutti conoscono i diversi tentativi di superare il Prodotto Interno Lordo quale unico indicatore di benessere di un Paese, per cercare di misurare non solo gli aspetti economici ma anche la qualità della vita dei cittadini. In Italia, su iniziativa dell’ISTAT e del CNEL, si è affermato il benessere equo e sostenibile (Bes), un indice che tenta di dare conto della condizione sociale e ambientale, adottando forme di misurazione anche della disuglianza e della sostenibilità. Il Bes viene determinato a partire da 12 indicatori: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi.
Dopo un periodo di sperimentazione gli indicatori del Bes escono dal circuito “alternativo” dei cultori dell’economia civile per fare definitivo ingresso negli atti istituzionali. Dopo l’approvazione alla Camera lo scorso 22 giugno, il 28 luglio il Senato ha definitivamente approvato la riforma della legge di bilancio, nella quale si prevede che gli indicatori del Bes, selezionati da un Comitato appositamente costituito, siano allegati al Documento di economia e finanza (Def).
In particolare, entro il 15 febbraio di ogni anno il Parlamento riceve del Ministro dell’Economia una relazione sull’andamento degli indicatori. Il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, è presieduto dal Ministro dell’Economia ed è composto dal Presidente dell’Istat, dal Governatore di Bankitalia e da due esperti provenienti dall’ università o da enti di ricerca. Il Comitato, anche sulla base delle esperienze degli altri Paesi, “provvede a selezionare e definire gli indicatori”.
Di seguito i riferimenti del testo di legge che riguardano il Bes.
Articolo 1, comma 6
dopo il comma 10 (della legge 31 dicembre 2009 n.196, cioè della vecchia legge di bilancio, NdR) sono inseriti i seguenti:
“ 10-bis. In apposito allegato al DEF, predisposto dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, sono riportati l’andamento, nell’ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, istituito presso l’ISTAT, nonché le previsioni sull’evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma, di cui al comma 5.
10-ter. Con apposita relazione, predisposta dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, da presentare alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l’evoluzione dell’andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso».
Art. 14
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all’articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato; ne fanno parte il Presidente dell’ISTAT e il Governatore della Banca d’Italia, o loro rappresentanti delegati, nonché due esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell’esperienza maturata a livello nazionale e internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all’articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualunque titolo richiesto.
4. L’ISTAT provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.