Il CdM, che ha dato le dimissioni sabato 24 marzo nella persona di Paolo Gentiloni a seguito dell’insediamento delle nuove Camere, è riuscito in extremis, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti, ad approvare in fase preliminare due decreti legislativi per quanto riguarda la legge delega sulla riforma del Terzo settore (n. 106 del 6 giugno 2016).
Questi nuovi decreti introducono norme integrative e correttive del DL sulla revisione della disciplina riguardo l’impresa sociale (cioè sul DL n. 112 del 3 luglio 2017) nonché sul Codice del Terzo settore (DL n. 117 del 3 luglio 2017).
Riportiamo di seguito le misure principali dei provvedimenti assunti:
1) Disposizioni integrative del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106
Gli interventi riguardano in concreto l’utilizzazione di lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico:
- In quest’ottica è stato inserito un limite temporale per il conteggio della quota dei lavoratori “molto svantaggiati” e dipendenti dell’impresa sociale;
- la possibilità per le ex Istituzioni IPAB privatizzate di acquisire la qualifica di impresa sociale;
- nuova clausola di salvaguardia della normativa per le società cooperative, mirata a garantire che la gestione delle operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità e identità specifiche delle imprese sociali in forma cooperativa;
- limiti più restrittivi sull’utilizzo di impiego di volontari nelle imprese sociali, intendendo che l’azione dei volontari debba essere di complemento e aggiuntiva (quindi non sostitutiva) dei lavoratori occupati nell’impresa sociale.
Sono anche previsti correttivi sul versante fiscale e modificazioni alla disciplina degli investimenti di capitale, ovviamente sempre nelle imprese sociali.
Con questo DL la disciplina delle imprese sociali viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del DL 179 del 2012) già approvata dalla Commissione Europea.
2) Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
Vengono apportate alcune modifiche al Codice del Terzo settore per migliorare il coordinamento con la normativa nazionale e regionale.
Il decreto interviene in diversi ambiti della disciplina degli enti del Terzo settore, che elenchiamo di seguito:
- attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti;
- acquisto della personalità giuridica;
- revisione legale dei conti;
- organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- agevolazioni fiscali in favore degli enti.
In particolare viene anche chiarito che, fermo restando il controllo contabile già previsto, per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni vigerà l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti e che l’ente può affidarla all’organo di controllo interno purché ci sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.
Inoltre viene precisato che le organizzazioni di volontariato di secondo livello si avvalgano prevalentemente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale e aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo Settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.
Infine le agevolazioni fiscali aumentano la quantità di enti a cui sono destinate con riferimento anche agli Enti filantropici.