“Le abitudini alimentari scorrette e l’assenza di attività fisica sono tra i fattori di rischio più importanti nello sviluppo delle malattie non trasmissibili; da ciò scaturisce l’esigenza di diffondere linee di indirizzo per la promozione e la commercializzazione di alimenti e bevande dirette ai bambini che confermano principi e regole per una corretta, leale e responsabile politica di comunicazione che garantisca un elevato livello di protezione dei bambini”.
Questo l’incipit di un documento dal titolo Linee di indirizzo per la comunicazione commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione, recentemente siglato dal Ministero della Salute, dalle principali Associazioni di rappresentanza delle imprese agroalimentari e dall’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP). Si tratta di un ulteriore frutto della stagione dell’Expo 2015 che ha portato a precisare e integrare impegni già assunti nel Protocollo di intesa del 3 maggio 2007 con le Associazioni di categoria rappresentative della filiera alimentare nell’ambito della Piattaforma Nazionale sull’alimentazione e nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, emanato e applicato dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP).
“La comunicazione commerciale dei prodotti alimentari rivolta ai bambini, o suscettibile di essere da loro recepita, deve essere onesta, veritiera e corretta”. Questo uno dei passaggi centrali dell’introduzione alle Linee di indirizzo, cui segue l’esplicita dichiarazione di consapevolezza dei firmatari sulla rilevanza dei proprio ruolo e il conseguente impegno a promuovere stili di vita salutari.
Per la consultazione del documento integrale si rinvia al link
Linee di indirizzo per la Comunicazione Commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione
VISTO il diritto di ciascun bambino ad una adeguata alimentazione come mezzo per crescere adeguatamente, raggiungere e conservare la salute;
RICONOSCENDO che l’incoraggiamento ad appropriati stili di vita ha un ruolo importante nell’ambito della salute, della nutrizione e delle altre misure sociali necessarie per promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei bambini;
RICONOSCENDO, inoltre, che abitudini alimentari inadeguate possono produrre dei danni, soprattutto nei bambini, con possibili ripercussioni in età adulta;
CONSIDERATO che il sistema sanitario deve svolgere un ruolo essenziale nel promuovere scelte alimentari corrette e nel fornire consigli oggettivi e coerenti alle famiglie sul valore di una buona alimentazione e di uno stile di vita salutare;
CONSIDERATO che le famiglie svolgono un ruolo importante nell’ambito della promozione e dell’educazione alimentare;
CONSIDERATO che è necessario il coinvolgimento delle imprese operanti nel settore alimentare;
CONSIDERATO che è necessario incoraggiare, su base volontaria, interventi finalizzati a promuovere la crescita sana e lo sviluppo dei bambini, e che il presente complesso di regole riguarda soltanto un aspetto di tali misure;
CONSIDERATO che la comunicazione commerciale ha un ruolo particolarmente utile nel processo economico del Paese e va realizzata con correttezza e senso di responsabilità, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore;
CONSIDERANDO che i produttori e i distributori di alimenti hanno un ruolo importante e costruttivo da svolgere in relazione all’alimentazione dei bambini e alla promozione delle finalità del presente complesso di regole e della sua corretta attuazione;
AFFERMANDO che è necessario assumere iniziative consone allo sviluppo ed all’attuazione dei principi del presente complesso di regole;
CONSIDERATA la vulnerabilità dei bambini e l’importanza conseguentemente di una corretta pubblicità, anche alla luce delle raccomandazioni dell’OMS sulla commercializzazione di cibi e bevande analcoliche per bambini e all’evidenza scientifica del collegamento esistente tra promozione commerciale di alimenti e dieta;
VISTA la vasta gamma di tecniche mediatiche usate per pubblicizzare i cibi ai bambini;
VISTO il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale emanato ed applicato dall’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che prevede norme specifiche in grado di esprimere una tutela rafforzata dei bambini su ogni mezzo e su ogni fascia oraria a prescindere dalla determinazione di una specifica audience;
VISTO il Protocollo sottoscritto dallo IAP con l’Autorità Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza, volto a promuovere una comunicazione commerciale sempre più responsabile nei confronti dei minori;
VISTA la Carta di Milano “Per il rispetto delle bambine e dei bambini nella comunicazione”, che invita gli operatori della comunicazione a promuovere un corretto stile di vita fisico e alimentare;
VISTO il Codice di iniziative volontarie dell’Industria dolciaria per la promozione di comportamenti alimentari salutari, adottato dall’Associazione Industrie Dolciarie Italiane (AIDI- oggi AIDEPI);
VISTO il Codice di autoregolamentazione sul marketing, adottato dalla Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcoliche (ASSOBIBE);
VISTO il Codice adottato da CONFIDA per il settore dei distributori automatici di alimenti e bevande;
VISTO il Codice di autoregolamentazione TV e minori;
VISTE le norme vigenti che assicurano che la pubblicità sia legale, non ingannevole, leale, non fuorviante, a prescindere dal tipo di pubblico cui si rivolge;
I firmatari delle presenti Linee di indirizzo per la Comunicazione Commerciale relativa ad alimenti e bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione si impegnano a diffondere e sostenere presso i propri associati i principi di seguito riportati.
- Scopo e ambito di applicazione. Rinvio.
1.1. E’ oggetto di disciplina la comunicazione commerciale relativa alle sostanze o prodotti individuati dal successivo articolo e che sia destinata ai bambini, come definiti di seguito, o comunque sia suscettibile di essere da loro recepita.
1.2 Questo complesso di regole ha fra i suoi scopi quello di assicurare la realizzazione di detta comunicazione commerciale come servizio per il pubblico, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico. Esso si rende necessario con specifico riguardo all’influenza della suddetta tipologia di comunicazione commerciale sui bambini e sul loro stile alimentare, e viene fornito nell’ambito di quanto disposto in generale dal Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e in particolare dell’art. 11, cui si rinvia.
- Definizioni
Agli effetti della presente disciplina il termine “comunicazione commerciale” comprende la pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, diretta a promuovere la vendita di prodotti alimentari quali che siano le modalità utilizzate. A titolo esemplificativo vi rientrano, oltre la pubblicità c.d. tabellare, le promozioni, le sponsorizzazioni, il direct marketing, le comunicazioni commerciali diffuse attraverso i “nuovi media”. Il termine “bambino” comprende ogni persona fisica nella fascia di età fra i tre e i dodici anni, cui è indirizzata la comunicazione commerciale o che sia suscettibile di riceverla. Il termine “alimento” (o “prodotto alimentare” o “derrata alimentare”) comprende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Il termine “messaggio” comprende qualsiasi forma di presentazione al pubblico del prodotto alimentare e si intende perciò esteso anche all’imballaggio, alla confezione, all’etichetta e simili.
- Principio di lealtà
La comunicazione commerciale dei prodotti alimentari rivolta ai bambini, o suscettibile di essere da loro recepita, deve essere onesta, veritiera e corretta. Non deve contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non deve inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà.
- Presentazione dei prodotti alimentari
La comunicazione commerciale dei prodotti alimentari destinata ai bambini, o suscettibile di essere da loro recepita, deve evitare ogni dichiarazione o rappresentazione che sia tale da indurli in errore, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche nutrizionali e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti. Non deve indurre a ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione commerciale significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori. Non deve indurre a sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche. Non deve indurre ad adottare l’abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l’esigenza di seguire uno stile di vita sano. Sono incoraggiati i messaggi educativi miranti a promuovere un consumo avvertito del prodotto, l’adozione di una dieta sana ed equilibrata e una maggiore attività fisica.
- Identificazione della comunicazione commerciale
La comunicazione commerciale dei prodotti alimentari destinata ai bambini, o suscettibile di essere da loro recepita, deve essere sempre riconoscibile come tale. Nei mezzi in cui, oltre alla comunicazione commerciale, vengono veicolati informazioni e contenuti di altro genere, la comunicazione commerciale inserita deve essere nettamente distinta per mezzo di idonei accorgimenti.
- Applicazione e monitoraggio
6.1 Le regole suindicate vengono applicate per mezzo delle norme, degli organi, delle procedure e con le sanzioni previsti dal sopracitato Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Si allegano al presente testo “10 Raccomandazioni” come orientamento esemplificativo per la predisposizione dei messaggi.
6.2 È diritto di chiunque vi abbia interesse la segnalazione di casi di violazione delle regole di cui agli articoli che precedono ai competenti organi dell’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP).
6.3 I risultati dell’attività di cui ai commi 6.1 e 6.2 vengono comunicati al Ministero della Salute per essere periodicamente esaminati e valutati nell’ambito di un apposito Comitato presieduto dal Ministero della salute, istituito tra i sottoscrittori del presente complesso di regole.
6.4 Il Comitato di cui al comma 6.3, alla luce delle esperienze maturate, promuove attività ed iniziative da realizzare in collaborazione con le parti coinvolte nell’attuazione del presente complesso di regole.
Firmato:
A.I.D.E.P.I.
Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane
A.I.I.P.A.
Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari
ASSOBIBE
Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcooliche
ASSOLATTE
Associazione Italiana Lattiero Casearia
CONFIDA
Associazione Italiana Distribuzione Automatica
FEDERALIMENTARE
Federazione Italiana dell’Industria Alimentare
MINERACQUA
Federazione Italiana delle Industrie delle Acque Minerali Naturali,
delle Acque di Sorgente e delle Bevande Analcooliche
Istituto Autodisciplina Pubblicitaria (IAP)
Il Ministro della Salute
Allegato
“10 Raccomandazioni”
Le Linee di indirizzo per la Comunicazione Commerciale relativa ai prodotti alimentari e alle bevande, a tutela dei bambini e della loro corretta alimentazione, delineano i limiti entro i quali deve mantenersi la comunicazione commerciale in questo settore.
Le 10 raccomandazioni di seguito elencate sono espresse a mero titolo esemplificativo, non esaurendo il ventaglio delle fattispecie configurabili. Esse non vanno intese come formulazione di nuove norme ma come esemplificazione di quelle già esistenti.
- I claim prestazionali devono trovare riscontro in una adeguata base scientifica.
- I claim prestazionali devono rispecchiare le caratteristiche e le proprietà vantabili da un prodotto. Qualora ricadano nell’ambito delle indicazioni autorizzate in base al Regolamento CE n. 1924/2006 va usata attenzione nel declinarle in linguaggio promozionale.
- No ad approvazioni, richiami e raccomandazioni o attestazioni di tipo medico che si risolvono nell’attribuire caratteristiche salutistiche ai prodotti al di fuori dei casi previsti dal Regolamento CE n. 1924/2006.
- No alla visualizzazione di porzioni di cibo, o situazioni, che possano suggerire un consumo smodato, in contrasto con corretti comportamenti alimentari.
- No ad un atteggiamento da parte di adulti che avalli comportamenti alimentari non corretti.
- No alla ridicolizzazione dei corretti comportamenti alimentari, che possa spingere a contravvenire ad essi, o incitare ad assumere comportamenti alimentari sbagliati.
- No a suggestioni che inducano a ritenere che il mancato possesso o consumo del prodotto comporti il rifiuto da parte degli amici o della comunità di appartenenza.
- No a comunicazioni che inducano esplicitamente a un consumo smodato non equilibrato al fine di ottenere un premio o un giocattolo, ad esempio nell’ambito di una raccolta punti o di una particolare promozione.
- Quando vengono utilizzati segni, disegni, personaggi legati ai minori deve essere reso chiaro che si tratta di comunicazione commerciale affinché non venga confusa con l’equivalente contenuto editoriale.
- No a comunicazioni che inducano a seguire uno stile di vita scorretto o a sminuire l’importanza di una vita attiva.