Scadenza: 16/11/2016.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha appena promosso il decreto relativo al contributo una tantum previsto dalla legge 147/2013 (Fondo per i nuovi nati), per il sostegno di bambini nuovi nati o adottati nel 2014 appartenenti a famiglie residenti a basso reddito.
Tale fondo speciale, le cui risorse disponibili ammontano a Euro 33.526.846,45, è una misura diretta a favore della famiglia contenuta nella Legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013, n. 147- articolo 1 comma 201) sul quale sono confluite le risorse, disponibili alla data dell’entrata in vigore della medesima legge, del soppresso «Fondo per il credito per i nuovi nati».
Il contributo, concesso alle famiglie residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, verrà concesso per le domande di Carta Acquisti presentate entro il 16 novembre 2016:
– presso un ufficio postale in caso di beneficiari minori di 3 anni, come una normale carta acquisti;
– direttamente all’INPS in formato cartaceo, in caso di adottati di età superiore ai 3 anni (un successivo messaggio Hermes fornirà le istruzioni per la gestione di tali richieste di beneficio).
Si specifica che:
1. la predetta Legge di stabilità ha previsto che il beneficio della Carta acquisti sia esteso anche ai cittadini di Stati membri dell’Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
2. sono stabiliti i criteri per l’erogazione dei contributi nei limiti delle disponibilità del Fondo, quale l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalità di organizzazione e di funzionamento del predetto Fondo. Tale valore ISEE occorrente per fruire della predetta Carta acquisti, concessa per valori inferiori ad una soglia di euro 6.781,76 nel 2014 ed euro 6.795,38 nel 2015, rappresenta uno strumento idoneo per l’identificazione delle famiglie residenti a basso reddito, di cui al più volte citato all’art. 1, della Legge di stabilità;
3. l’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), dispone l’accredito di un importo unitario della misura aggiuntiva di cui al presente decreto pari ad euro 275,00, ai beneficiari della Carta Acquisti nati o adottati nel corso del 2014. L’importo è altresì concesso sulle Carte Acquisti relative a nuovi nati o adottati nel 2014 le cui richieste sono presentate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (16 novembre 2016 – Gazzetta Ufficiale n.192 del 18 agosto);
4. Il beneficio accreditato è fruibile secondo le modalità previste per l’utilizzo della Carta Acquisti, come strumento di pagamento su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale (Poste Italiane, nel corso del primo bimestre 2017), in base a quanto stabilito all’art. 8 del decreto interdipartimentale del 16 settembre 2008, e successive modificazioni e integrazioni;
5. le eventuali somme non utilizzate verranno ripartite tra tutti gli aventi diritto. In caso di insufficienza delle disponibilità, l’importo aggiuntivo verrà adeguatamente rideterminato.