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Ecco il contenuto della legge su bullismo e cyberbullismo

Finalmente è stata approvata dalla Camera la proposta di legge – anche se non ancora definitiva –  per la prevenzione e il contrasto delle piaghe rappresentate dal bullismo e dal cyberbullismo. Ora si attende l’approvazione del Senato, ma è ormai consolidata la tutela dei diritti delle vittime e si tratta di un importante passo avanti.

In primo luogo è fondamentale sottolineare come per la prima volta all’interno del nostro ordinamento compaia la definizione legislativa di bullismo e cyberbullismo che sono forme di aggressione o molestia ripetute a danno di una persona in grado di causare ansia e isolamento sociale, fino a degenerare in violenze fisiche o psicologiche, minacce, ricatti, vessazioni. Nel caso del cyberbullismo cambia il luogo fisico, che è la rete, ma non la sostanza. La vittima del web (o il genitore del minorenne) può appellarsi al gestore del sito internet o del social media chiedendogli di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete. Se l’incaricato non provvede entro 48 ore dalla richiesta a fare quanto dovuto, la vittima può rivolgersi al Garante della privacy che, a sua volta, avrà a disposizione altre 48 ore per intervenire.

La proposta di legge prevede inoltre che in ogni scuola venga scelta tra i professori una figura che si occupi di iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, mentre compito di ogni preside sarà quello di informare immediatamente le famiglie dei minori sugli atti di violenza fino a stabilire sanzioni e percorsi rieducativi per il bullo o i bulli. In senso più generico, al Miur spetta dettare linee di orientamento e prevenzione in maniera tale che il personale educativo sia sempre aggiornato e informato sul da farsi e gli istituti scolastici pronti ad applicare la legalità e l’utilizzo consapevole di internet.

Esiste, come ben sappiamo, anche lo stalking telematico. La proposta di legge inasprisce la pena per gli atti persecutori compiuti in rete e inserisce delle specifiche: lo stalker informatico verrà punito con la reclusione da 1 a 6 anni, stesso discorso vale per coloro che commettono il reato con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di atti violenti o di minaccia. In caso di condanna è prevista la confisca obbligatoria di telefoni, tablet, computer.

In presenza di reati non procedibili d’ufficio, se non c’è querela, come lo stalker anche il bullo sarà formalmente ammonito dal questore che lo inviterà a non ripetere azioni violente e vessatorie. Se l’ammonimento non verrà recepito, scatterà l’aumento della pena.

Infine, presso la presidenza del Consiglio, sarà istituito un tavolo tecnico incaricato di redigere un piano d’azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo attraverso un attento monitoraggio del fenomeno, realizzando al contempo una banca dati con materiali di studio e confronto.

 

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Redazione