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Economia sociale: agevolazioni del MISE per imprese sociali, cooperative e onlus

Scadenza: 7 novembre 2017.

Economia sociale = futuro.

Queste, in sintesi, le parole chiave che hanno caratterizzato la Conferenza internazionale che si è tenuta a Madrid lo scorso 23 maggio dedicata proprio al tema dell’Economia Sociale e durante la quale Luigi Bobbasottosegretario al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha sottolineato:« L’Italia ha da sempre sostenuto il ruolo dell’economia sociale come fattore di crescita per l’Europa. Ne sono una testimonianza le oltre 12 mila cooperative sociali, cui si aggiungono le circa 1300 imprese sociali che occupano più di 540 mila addetti, coinvolgono 45 mila volontari e generano un valore della produzione che si attesta attorno ai 10 miliardi di euro annui. La Riforma del Terzo settore, che si appresta ad essere attuata si muove lungo le stesse linee guida della Social Business Iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2011 e le cui priorità sono quelle di dare identità e visibilità alle organizzazioni che, a vario titolo, operano nel terzo settore, agevolare la costituzione e la diffusione dei soggetti operanti nell’ambito della c.d. economia sociale, favorendo anche l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati, e valorizzare le esperienze di volontariato e di lavoro delle persone che operano nei vari settori».

Oggi, parliamo della nuova iniziativa del Mise – Ministero dello sviluppo Economico con l’ultimo decreto del 26 gluglio 2017 regolamenta le modalità di accesso alle agevolazioni del Fondo Rotativo per il Sostegno alle imprese (FRI) operanti nel settore dell’economia sociale che avverrà con procedura a sportello a partire dal 7 novembre, data adeguatamente e opportunamente scelta per consentire alle banche di aderire alla Convenzione e alle imprese di mettere a punto i propri programmi e ottenere, conseguentemente, le valutazioni della banca finanziatrice da allegare alla domanda di agevolazione.

Si tratta di un ammontare complessivo di € 223.000.000,00 teso a favorire sia la nascita che lo sviluppo delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, nell’economia sociale di qualsiasi settore, in particolare: imprese sociali; cooperative sociali e relativi consorzi; società cooperative aventi qualifica di Onlus e che prevede finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto.
E’ con decreto ministeriale 3 luglio 2015 che è stato istituito tale regime di aiuto seguito da altri 3 decreti che hanno regolamentato quanto segue: il decreto interministeriale 14 febbraio 2017 le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti dal nuovo regime di aiuto; il decreto ministeriale 8 marzo 2017 i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione del predetto contributo; e il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 26 luglio 2017 che ha individuato i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e fornite le indicazioni utili per la migliore attuazione della misura a sostegno dell’economia sociale. Inoltre il 28 luglio 2017 è stata sottoscritta la Convenzione fra il Ministero, l’ABI e CDP che, oltre a specificare gli aspetti della disciplina del finanziamento bancario e del connesso finanziamento agevolato, detta le regole per far aderire alla stessa Convenzione le banche che intendono assumere il ruolo di “banche finanziatrici”, fra le quali le imprese sceglieranno quella a cui rivolgersi per ottenere, previa  valutazione del merito di credito, la delibera di finanziamento da allegare alla domanda di agevolazione.
Entriamo nel dettaglio consigliando i nostri lettori di consultare attentamente i testi ufficiali dei 4 decreti sotto indicati per quanto non riportato nella tabella sottostante.

SCHEDA
OBIETTIVI Sostenere la nascita e la crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale, per il perseguimento degli interessi generali e delle finalità di utilità sociale al fine di promuovere la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale.
BENEFICIARI
E
REQUISITI

Il regime di aiuto istituito dal decreto 3 luglio 2017 è destinato ad agevolare le seguenti tipologie di imprese:

 – imprese sociali costituite in forma di società (D. lgs 24 marzo 2006, n. 155);
cooperative sociali e relativi consorzi (L. 8 novembre 1991, n. 381);
società cooperative aventi qualifica di ONLUS (D. lgs. n. 460/1997)
Alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, le imprese indicate devono:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, ecc;
e) essere in regime di contabilità ordinaria;
f) avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto.  

SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili alle agevolazioni  i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese su citate:
a) compatibili con le rispettive finalità statutarie;
b) organici e funzionali all’attività esercitata;
c) avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
d) che presentino spese ammissibili, al netto dell’IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 10.000.000,00 per l’acquisto di beni e servizi (v. art. 5) nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dai Regolamenti de minimis.
Tali programmi di investimento devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Per le spese ammissibili leggere anche art. 4 del D. 26 luglio.
AGEVOLAZIONI Gli interventi saranno sostenuti attraverso:
1. l’erogazione cumulativa di un finanziamento a tasso agevolato (0,50%, rimborsabile in massimo 15 anni), per la cui fruizione non è escluso venga richiesto al beneficiario di prestare idonee garanzie reali o personali; la durata del finanziamento è comprensiva di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Quest’ultimo prevede che il rimborso avvenga secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
2. eventuale contributo a fondo perduto pari al 5% delle spese ammissibili per i programmi d’investimento che prevedono spese non superiori a 3 milioni di euro;
3. finanziamento bancario, a tasso di mercato rimborsabile in 15 anni, erogato da una delle banche aderenti alla convenzione sottoscritta da Mise, Cassa Depositi e Prestiti e Abi il 28 luglio 2017.
Il totale degli importi erogati coprirà solo l’80% delle spese ammissibili. Il beneficiario deve assicurare un apporto di risorse proprie pari al residuo 20% delle spese ammissibili previste nel piano d’investimento.
CONCESSIONE
DELLE
AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello e le domande dovranno essere presentate al Ministero a partire dalle ore 10.00 del giorno 7 novembre 2017.
Si precisa
che potrà essere presentata una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco tempo.
Tra le documentazioni da allegare alla domanda, importante è la delibera di finanziamento della banca finanziatrice.
Il Ministero (tramite un Comitato tecnico) e la Banca finanziatrice provvederanno a verifiche valutative (istruttoria) delle domande pervenute (v. art. 9 decreto 3 luglio) secondo le rispettive competenze. Acquisito il parere positivo da parte del Comitato, il Ministero procede all’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, la cui validità rimane subordinata alla stipula del contratto di finanziamento con la banca finanziatrice. Quest’ultima provvederà ad erogare il finanziamento in non più di 6 soluzioni più l’ultima a saldo (v. art. 10).
Evidenziamo che l’art. 7 del decreto 14 febbraio riporta le tempistiche delle procedure di accesso: . Inoltre nello stesso decreto, all’art. 8, si precisa che la banca finanziatrice provvederà anche alla valutazione dell’impatto socio-ambientale dei programmi di investimento. Mentre nell’art. 9 si puntualizza che l’ultima erogazione a saldo (v. anche art. 10 – d. 3 luglio) è richiesta dall’impresa beneficiaria, entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione del programma, congiuntamente alla presentazione, di un rapporto tecnico finale concernente il programma realizzato, corredato della documentazione relativa alle spese sostenute, ove non precedentemente trasmessa.
PROCEDURE La domanda di agevolazione deve essere redatta in formato elettronico e presentata dall’impresa (dalle ore 10.00 del giorno 7 novembre 2017) a mezzo PEC all’indirizzo disponibile nella sezione “Imprese sociali” del sito internet del Ministero www.mise.gov.it. Inoltre la domanda deve essere compilata secondo lo schema allegato 1 (v. sotto) e sottoscritta, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale.
RISORSE L’importo complessivo di € 223.000.000,00 è composto dalle risorse del FRI pari a € 200.000.000,00, e dalle risorse del Fondo per la Crescita sostenibile pari a € 23.000.000,00.
INFO
Published by
Maria Pia Rana