26 marzo 1995 – Entra in vigore il trattato di Schengen che regola l’apertura delle frontiere tra i Paesi firmatari. In un’Europa al momento divisa tra politiche di accoglienza e nazionalismi che alzano barriere e fili spinati è doveroso ricordare cosa prevedesse tale trattato quando fu stipulato.
La Convenzione si compone di 142 articoli, che riguardano sostanzialmente i seguenti settori: il termine dei controlli alle frontiere e la circolazione delle persone, la cooperazione tra polizie e cooperazione giudiziaria in materia penale e di estradizione, la creazione di un sistema di scambio di informazioni – SIS (Sistema informativo Schengen) e la protezione dei dati personali, il trasporto e la circolazione di merci.
Inoltre gli Stati aderenti al trattato di Schengen si impegnano, con la Convenzione applicativa, ad adottare una serie di “misure di accompagnamento”, necessarie per giungere a conciliare libertà e mantenimento della sicurezza dei cittadini. Per ragioni del tutto straordinarie come manifestazioni, eventi sportivi, o questioni di sicurezza, i Paesi firmatari possono chiedere al Parlamento europeo la sospensione degli accordi di Schengen per un massimo di 30 giorni, assicurando nel contempo controlli mirati per garantire la sicurezza.