All’inizio c’era il voucher: costava 10 euro, il lavoratore presentandolo ne percepiva 7,5. Poi, riconoscendo i limiti del sistema, venne indetto un referendum. Di nuovo, riconoscendo i limiti di un referendum, i voucher vennero aboliti e di colpo venne a mancare l’oggetto della contesa.
Ma la storia non finisce qui: infatti da oggi, 10 luglio, l’Inps attiva le procedure per il “contratto di prestazione occasionale” e per i “libretti di famiglia” che di fatto sostituiscono i vecchi e introducono i nuovi voucher. Sono stati aumentati gli operatori del call center Inps per aiutare chi troverà difficoltà ad avviare la procedura per telefono.
Afferma il presidente Inps Tito Boeri: «Per i nuovi voucher abbiamo messo a punto le procedure in tempi record, meno di due mesi. È stata preziosa l’esperienza dei voucher: abbiamo potuto sviluppare procedure trasparenti che cercano il più possibile di evitare il rischio di abusi. Tuteliamo il lavoratore, ma di conseguenza anche i datori di lavoro».
Vediamo nello specifico i due nuovi tipi di voucher.
Libretto di famiglia per i privati
È destinato alle persone fisiche “non nell’esercizio di un’impresa o di una libera professione”. Sono ammesse le retribuzioni solo per le piccole attività: piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare ad anziani o bimbi malati, insegnamento privato.
Il pagamento dei nuovi voucher avviene come per i vecchi, con “biglietti” che compensano con 10 euro massimo all’ora, così suddivisi: 8 al lavoratore, 1,65 di contributi alla Gestione Separata Inps, 25 centesimi per l’Inail e 10 centesimi di oneri gestionali.
Contratto di prestazione occasionale
Riguarda professionisti, lavoratori autonomi, artigiani, imprenditori, associazioni, fondazioni ed enti di natura privata, pubblica amministrazione e imprese del settore agricolo.
Il datore di lavoro deve provvedere a registrare se stesso e il lavoratore presso l’Inps, anticipare attraverso il Mod. F24 il pagamento dei salari che intende erogare e comunicare successivamente l’avvenuta prestazione lavorativa. Il pagamento del lavoratore verrà corrisposto direttamente dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento del lavoro.
È stato introdotto quindi, per la prima volta nel nostro ordinamento, un salario minimo “intercategoriale” di 36 euro, corrispondente a quattro ore di lavoro. Qualunque sia la durata della prestazione lavorativa il compenso minimo giornaliero non può essere inferiore a 36 euro, corrispondenti al pagamento di quattro ore. Per le ore successive il compenso è fissato dalle parti ma non può essere ancora una volta inferiore ai 9 euro l’ora. A questa somma si aggiungono 2,97 euro di contributi alla Gestione Separata dell’Inps, e 0,32 di premio assicurativo all’Inail. Inoltre si applica l’1% per gli oneri di gestione.
Questo nuovo tipo di contratto di prestazione ha tetti economici e una normativa che lo avvicina ai normali contratti di lavoro: 5000 euro/anno per i lavoratori anche cumulando più datori di lavoro, 5000 euro per datore di lavoro cumulando la totalità dei lavoratori, oppure 2500 euro nel caso che un lavoratore utilizzi lo stesso datore di lavoro.
Forse non proprio tutto semplice, ma si spera funzioni.