Attualità

Il Bail in, questo sconosciuto

Nei giorni scorsi, il presidente dell’ABI  (Associazione Bancaria Italiana) Antonio Patuelli, si è pronunciato circa la possibile incostituzionalità del Bail in per le banche, questione che sta già suscitando molte discussioni da più parti.

Bail in assume nella nostra lingua il significato di “salvataggio interno” e fa seguito alla direttiva UE Brrd (Bank recovery resolution directive – direttiva di risoluzione recupero Banche), entrata in vigore nei Paesi europei  il 1° gennaio 2015.

Di fatto in Italia, a seguito del Decreto Salva-banche del dicembre 2015 per il salvataggio di 4 banche (Etruria, CariChieti, BancaMarche, CariFerrara), il bail in viene recepito ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Per le quattro banche indicate verranno prese soluzioni a parte e il Codacons, tramite il presidente Carlo Rienzi dichiarava:

«Tutti i risparmiatori danneggiati dal salvataggio di Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Carife hanno potuto aderire entro l’11 gennaio al ricorso collettivo per contrastare la legge sul Bail in, attraverso la pagina pubblicata sul sito Codacons. Lo scopo è quella di portare l’assurda legge dinanzi la Consulta e ottenerne l’annullamento per manifesta incostituzionalità».

Dicevamo dunque che il bail in è entrato in vigore dall’inizio di quest’anno con lo scopo di accollare i costi delle crisi delle varie banche sugli investitori privati anziché sui contribuenti in generale che hanno già pagato in modo pesante il costo di questa crisi;  tuttavia, di fatto, spesso contribuenti e investitori privati coincidono.

Non indicheremo tutte le procedure che verranno attivate prima di ricorrere al bail in, che diventerà quindi una sorta di extrema ratio, ma per brevità diciamo che i costi della crisi del singolo istituto di credito in odore di fallimento verranno ripartiti con azionisti e creditori, innescando anche la svalutazione di azioni e crediti degli investitori.

Ma quali saranno i soggetti a rischio con il bail in? Questa la precisa gerarchia di chi concorre:

1) azionisti della banca in crisi;

2) detentori di obbligazioni subordinate;

3) creditori chirografari (privi di garanzie);

4) persone fisiche e PMI (Piccole e Medie Imprese) che detengono un conto corrente, in questa banca, di importo superiore a 100.000 euro e per la parte eccedente tale importo;

5) fondo interbancario di garanzia dei depositi.

Si precisa che nel caso di conti correnti cointestati, l’importo escluso dal bail in è raddoppiato a 200.000 euro.

Se si possiedono più conti intestati in diverse banche, la cui somma è superiore a 100.000 euro, se una di queste banche fallisce, l’intestatario partecipa al bail in sempre per la parte eccedente i 100.000 euro, anche se non giacenti tutti nella banca che fallisce.

Staremo a vedere se e quando la Consulta si pronuncerà sulla costituzionalità di questa direttiva.

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Patrizia Abello