Favorire il coinvolgimento dei vari attori nell’ambito della pianificazione e attuazione dei Fondi strutturali e d’investimento europei. E’ questo l’obiettivo del Codice europeo di condotta sul partenariato istituito da un Regolamento disponibile anche in lingua italiana.
Il Codice fissa gli obiettivi e i criteri per garantire che gli Stati membri rafforzino la cooperazione tra le rispettive autorità responsabili per la spesa dei Fondi strutturali e d’investimento dell’UE e i partner dei progetti al fine di agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche nel periodo di programmazione 2014-2020 e contribuire così a garantire che il denaro sia speso in modo efficace.
Rinviando alla prossima settimana una seconda puntata di approfondimento del documento, pubblichiamo di seguito la relazione al Regolamento, disponibile in lingua italiana sul sito della Commissione europea dedicato al Fondo sociale europeo.
L’azione per la crescita e l’occupazione e per la coesione sociale richiede la mobilitazione di tutti i soggetti interessati in tutta l’Unione europea. È stato pertanto riconosciuto che il coinvolgimento dei partner è fondamentale per realizzare la strategia Europa 2020 per la crescita e l’occupazione. Il partenariato è da tempo uno dei principi essenziali dei fondi dell’Unione europea gestiti insieme dall’UE e dagli Stati membri in “gestione concorrente”. Il principio di partenariato comporta una stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, come pure con il settore privato e gli altri settori.
Il partenariato va visto in stretta correlazione con l’approccio della governance a più livelli e con i principi di sussidiarietà e proporzionalità: ciascun livello di governo è tenuto a svolgere il proprio compito, e le azioni vanno attuate al livello adeguato e devono essere proporzionate all’obiettivo. Varie valutazioni hanno sottolineato i vantaggi che il coinvolgimento dei partner può apportare nel rafforzare l’impegno collettivo e il senso di appropriazione (ownership) nei riguardi delle politiche dell’UE, nell’aumentare le conoscenze, le competenze e i punti di vista disponibili per l’ideazione e l’attuazione delle strategie, amministrare i fondi corrispondenti, e nel garantire una maggiore trasparenza nei processi decisionali. Il coinvolgimento dei partner contribuisce a ridurre i deficit di coordinamento e di capacità nell’elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche tra i differenti livelli di governo sul piano delle informazioni, delle risorse e dei finanziamenti, evitando la frammentazione amministrativa e degli interventi pubblici.
Tuttavia, l’esperienza dimostra che gli Stati membri attuano il principio di partenariato in modi molto diversi, a seconda delle strutture istituzionali e delle tradizioni nazionali di coinvolgimento delle parti interessate. L’efficacia del partenariato dipende anche dalla capacità dei partner di apportare un contributo sostanziale al processo.
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento recante le disposizioni comuni per i fondi strutturali e di investimento europei, è stato conferito alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per stabilire un codice di condotta europeo al fine di sostenere gli Stati membri nell’organizzazione del partenariato. Il codice di condotta intende fornire un quadro per il partenariato, in conformità al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, tenendo conto delle competenze nazionali e regionali. Le migliori prassi di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento recante le disposizioni comuni dei fondi strutturali e di investimento europei saranno esposte in un documento di lavoro dei servizi della Commissione.
In conformità al paragrafo 4 dell’intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, si sono svolte consultazioni appropriate e trasparenti in merito al presente atto delegato, anche a livello di esperti.
Due riunioni, con la partecipazione di esperti di tutti gli Stati membri e debitamente notificate al Parlamento europeo, si sono svolte il 25 gennaio e il 21 giugno 2013. Le riunioni hanno consentito di presentare integralmente il progetto di disposizioni della Commissione e di effettuare uno scambio approfondito di opinioni su tutti gli aspetti del progetto. Questo esercizio è consistito nel chiarire l’impostazione della Commissione, ascoltare i pareri degli esperti e di conseguenza perfezionare ulteriormente il testo.
Inoltre, la Commissione ha organizzato due riunioni di dialogo strutturato, tenutesi il 5 febbraio e il 19 settembre 2013, durante le quali il progetto di disposizioni è stato ampiamente discusso con i rappresentanti delle parti economiche e sociali europee, delle organizzazioni non governative (ad esempio responsabili delle questioni ambientali e sociali, delle tematiche relative ai Rom, o delle questioni di genere) e delle associazioni e delle reti che rappresentano le autorità locali e regionali.
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006, delega alla Commissione il potere di adottare, conformemente all’articolo 142 del nuovo regolamento, un atto delegato che stabilisce un codice europeo di condotta sul partenariato per sostenere e agevolare gli stati membri nell’organizzazione del partenariato.