Le imprese innovative hanno sino all’11 gennaio 2016 per consultare le modifiche al regolamento equity crowdfunding, che semplificheranno le procedure per la raccolta di capitale di rischio tramite portali online.
La Consob mette in consultazione pubblica il regolamento con le modifiche, eliminando gli obblighi, eccessivamente onerosi, legati alla modalità di esecuzione degli ordini e alla sottoscrizione degli investitori professionali.
Riportiamo quanto indicato dalla Consob.
In primo luogo il testo regolamentare è stato rivisto per garantire l’adeguamento dello stesso alle modifiche introdotte a livello legislativo. Tale adeguamento ha riguardato principalmente l’ambito definitorio e la disciplina relativa alle informazioni da rendere al pubblico, tenendo conto delle specificità dei nuovi emittenti inclusi nell’ambito normativo soggettivo: quote o azioni di PMI innovative, di OICR e di società che investono prevalentemente in start-up e PMI innovative.
Per le ulteriori modifiche, sono state effettuate valutazioni relative all’evoluzione del quadro giuridico di riferimento e alla proporzionalità degli obblighi previsti dal Regolamento, con particolare riferimento a quelli relativi all’esecuzione degli ordini e alla sottoscrizione da parte degli investitori professionali di una quota dell’offerta.
Come evidenziato nel Documento di Consultazione Preliminare, il contesto normativo nel quale si sta sviluppando l’equity crowdfunding è fisiologicamente mutevole e incerto. Il fenomeno è in continua e rapida evoluzione e sussiste una forte incertezza normativa e applicativa con particolare riguardo all’operatività transfrontaliera. Di recente è stata modificata la disciplina delle esenzioni facoltative prevista dalla MiFID II (Direttiva 2004/65/UE), ai sensi della quale sono autorizzati ad operare i gestori di portali online.
In particolare, con riferimento alla regolamentazione nazionale dei gestori dei portali online, la principale novità legata alla necessità di integrare la legislazione in sede di recepimento della MiFID II riguarderà, per i gestori che operano “in esenzione”, l’obbligo di adesione ad un sistema di indennizzo o di stipula di un’assicurazione sui rischi professionali.
Ciò premesso, è necessario evidenziare che la Commissione Europea sta valutando diversi possibili strumenti di intervento tra cui quello diretto. L’Italia rappresenta un benchmark dal punto di vista regolamentare e, sulla base dell’esperienza nazionale, può fornire un contributo rilevante nella fase ascendente della regolamentazione settoriale.
Con riferimento alla regolamentazione attualmente in vigore, la consultazione preliminare, avviata in data 19 Giugno e conclusa il 10 Luglio 2015, ha consentito di evidenziare una valutazione sostanzialmente proporzionale degli oneri imposti dal Regolamento da parte degli operatori. Gli obblighi considerati eccessivamente onerosi sono quelli legati alla sottoscrizione da parte di investitori professionali e alle modalità di esecuzione degli ordini.
Per quanto riguarda il primo aspetto, è stata valutata positivamente la possibilità di estendere il novero dei soggetti rientranti in tale categoria anche agli investitori professionali su richiesta, classificati ai sensi della disciplina MiFID dall’intermediario di cui sono clienti (cfr. art. 2, comma 4, lett. j e art. 24, comma 2-bis della Proposta di Regolamento riportata nel successivo paragrafo 5). L’inclusione di soggetti che rientrano in tale categoria ai fini della disciplina MiFID è stata valutata l’unica opzione che garantisce l’aumento dei benefici, rendendo meno onerosa la ricerca di un soggetto professionale in grado di fornire garanzie sulla corretta valutazione dell’operazione.
Ulteriori estensioni, pur richieste in sede di consultazione, sono risultate meno percorribili per la difficoltà di qualificare correttamente tali soggetti (ad esempio i business angels) dal punto di vista giuridico, che avrebbe comportato un aumento della rischiosità associata alla capacità dello strumento regolamentare di ottenere il beneficio per il quale è stato istituito.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, si precisa che la regolamentazione attualmente vigente richiede:
a) al gestore di somministrare agli investitori un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all’investimento, e
b) all’intermediario che riceve gli ordini dal portale per la loro esecuzione di valutare anche l’appropriatezza dell’operazione ovvero l’adeguatezza della stessa operazione qualora l’intermediario effettui anche una raccomandazione personalizzata allo stesso investitore con riferimento all’investimento sul portale.
Le conseguenze di tali obblighi sono state considerate particolarmente significative in quanto gli investitori, in relazione alle modalità attualmente prescelte dagli intermediari per la stipula dei contratti di investimento, non possono concludere l’operazione completamente online: per ricevere il giudizio sulla propria esperienza e conoscenza devono farsi “profilare” dalla banca previa la stipula di un contratto di investimento in forma scritta (che, in taluni casi, richiede la presenza fisica dell’investitore) al fine di ricevere un eventuale “avvertimento” circa la non appropriatezza dell’operazione.
Quanto alla profondità del giudizio di appropriatezza, si ricorda che esso è fondato su una valutazione retrospettiva dell’esperienza e della conoscenza del potenziale investitore, mentre non contempla elementi complessi e prospettici quali obiettivi di investimento e profilo di rischio, propri del giudizio di adeguatezza, associato alla prestazione di servizi di investimento (consulenza e gestione di portafogli) il cui svolgimento è precluso ai gestori di portali che operano in regime di esenzione facoltativa. Si ricorda altresì che comunque la valutazione di appropriatezza deve essere effettuata da soggetti necessariamente dotati di requisiti organizzativi proporzionati al tipo di attività da svolgere.
Con riferimento alla rilevanza dei rischi connessi alle finalità di vigilanza, si rappresenta che gli strumenti finanziari oggetto di offerta on-line su piattaforme di crowdfunding sono inquadrabili quanto al profilo di rischio oggettivo come “molto rischiosi” e quest’avvertenza è riportata su tutte le schede di offerta e nell’Investor education predisposta dalla Consob. Si rappresenta altresì che l’elevata rischiosità degli strumenti in parola rende estremamente probabile la circostanza che, qualora si determini un sostanziale afflusso di investitori al dettaglio alle offerte pubblicate tramite le piattaforme on-line, una significativa percentuale degli ordini impartiti ai gestori di portali risulti, ad esito delle valutazioni effettuate, non appropriata.
Secondo quanto sostenuto dagli operatori in consultazione la modalità di esecuzione descritta in precedenza ha evidenziato un costo sproporzionato al beneficio, anche alla luce della tipologia di investitori che concretamente si sono avvicinati, in questa prima fase di sviluppo, all’equity crowdfunding, caratterizzati da un importo offerto in media pari a 10.000 euro. Le valutazioni effettuate consentono di supportare tale rappresentazione e di rivedere il Regolamento semplificando la procedura e riducendo i costi di transazione in modo da rendere possibile la conclusione delle operazioni integralmente online, ove i gestori fossero concretamente attrezzati a sostenere le verifiche necessarie per valutare l’appropriatezza dell’operazione.
D’altra parte, coerentemente con il processo di revisione della MiFID II, in seguito alle modifiche prospettate, dovrà necessariamente essere rafforzata l’attività di vigilanza sui gestori di portali che operano in esenzione, la cui attività assumerà caratteristiche più simili, sotto il profilo del rapporto con i clienti, a quelle degli intermediari autorizzati (SIM e banche), fermo restando che gli stessi non sono autorizzati a maneggiare fondi e strumenti finanziari per conto dei clienti medesimi. In tal modo, parte degli oneri della modifica saranno assorbiti dalla Consob, attraverso la propria attività di vigilanza.