Legalità

Il parere dell’ANAC sull’affidamento di servizi sociali

Il 9 febbraio 2016 abbiamo dedicato uno specifico approfondimento alla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 gennaio 2016, n. 32 recante “Determinazione delle linee guida per l’affidamento di servizi a enti del Terzo settore e alle cooperative sociali”.

Da allora molte cose sono cambiate nel quadro normativo, a partire dall’approvazione della Riforma del Terzo settore, per giungere alla definizione del nuovo Codice degli Appalti.

Ma le indicazioni delle Linee guida hanno mantenuto piena validità in relazione ai principali temi in agenda: la concorrenza nel settore dei servizi sociali, l’aggregazione della domanda, la programmazione degli interventi, la co-progettazione, le modalità di erogazione dei servizi sociali, e molti altri ancora.

Oggi il panorama si arricchisce ulteriormente con un intervento dell’Autorità su un aspetto particolare, relativo ai servizi di assistenza domiciliare: “l’affidamento, con unica gara, di servizi assistenziali diversi, sia per tipologia di attività che per destinatari degli interventi, richiedendo l’esecuzione di prestazioni complesse”.

Di seguito il testo integrale del recente parere dell’ANAC in merito.

COMUNICATO DEL 14/9/2016

Oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in materia di affidamento di servizi sociali.

Sono pervenute all’Autorità segnalazioni da parte di operatori del terzo settore in merito a criticità riscontrate negli affidamenti di servizi di assistenza domiciliare. In particolare, è emerso che le stazioni appaltanti affidano frequentemente, con unica gara, servizi assistenziali diversi, sia per tipologia di attività che per destinatari degli interventi, richiedendo l’esecuzione di prestazioni complesse. Tale scelta operativa comporta l’introduzione di barriere all’accesso e determina forti restrizioni della concorrenza, precludendo la partecipazione alle procedure di affidamento degli operatori che, pur difettando delle capacità richieste per svolgere l’intera prestazione prevista dal bando di gara, avrebbero i requisiti necessari a eseguire almeno uno dei servizi richiesti.

Come già evidenziato dall’Autorità con la determinazione n. 32/2016 recante “Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”, l’esigenza di soddisfare bisogni complessi dell’utenza non giustifica la scelta di affidare l’intero servizio a un unico operatore. Il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione impone, infatti, l’adozione di accorgimenti che consentano, in ogni caso, la massima partecipazione degli operatori economici alle procedure di affidamento. Ciò anche nei casi in cui sia previsto lo svolgimento contestuale di una molteplicità di prestazioni (es. accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), oppure la medesima prestazione debba essere eseguita con modalità differenziate per adeguarla ai bisogni di diverse tipologie di utenti finali (es. assistenza domiciliare rivolta ad anziani, disabili, malati terminali).

Sulla base di tali considerazioni, per consentire il superamento delle criticità emerse nell’affidamento di servizi sociali complessi, si ribadisce la necessità che le stazioni appaltanti provvedano alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali, rammentando l’obbligo statuito in tal senso dall’art. 51 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, si richiama l’attenzione sull’efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.

Infine, si evidenzia che la disciplina speciale dei servizi sociali consente l’erogazione dei servizi alla persona mediante diversi strumenti che consentono di operare in un’ottica di apertura alla concorrenza e di favor partecipationis, assicurando il pieno soddisfacimento dell’interesse sociale perseguito. Ci si riferisce, in particolare, agli istituti dell’accreditamento (art. 11, l. 328/2000) e della convenzione con le organizzazioni di volontariato (l. 266/1991) per i quali, con le Linee guida citate, sono state fornite indicazioni volte ad assicurare l’affidabilità morale e professionale degli operatori, il rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione ed economicità, la qualità delle prestazioni e la migliore soddisfazione dei bisogni dell’utenza.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22 settembre 2016

Il Segretario, Maria Esposito

Published by
Valerio Roberto Cavallucci