SCADENZA: 31 gennaio 2017.
Parliamo ancora di “Garanzia Giovani” e quindi ancora di Neet soffermandoci sul Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014) che ha individuato tra le misure da adottare per fronteggiare l’inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni la Misura “Bonus Occupazionale”, che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo economico fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti.
Questo in sintesi il testo del Decreto Direttoriale n. 394 – 2 dicembre 2016, pubblicato dall’ANPAL (Agenzia per le politiche attive per il Lavoro) che prevede un incentivo pari a 200 milioni di euro per le imprese di tutta Italia che assumono Neet iscritti al programma Garanzia Giovani.
Si precisa che con Decreto Direttoriale 18 Gennaio 2017 prot. 4 si stabilisce che “L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e fino al 31 gennaio 2017, nei limiti delle disponibilità finanziarie in capo alle Regioni”. Dallo stesso decreto viene confermato al 28 febbraio 2018 il termine per la fruizione del superbonus.
SCHEDA | |
DESTINATARI | Datori di lavoro privati che assumano giovani registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”. |
BENEFICIARI | Giovani: – di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni); – che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione; – registrati al Programma Garanzia Giovani; – che risultano essere disoccupati. |
TIPOLOGIE CONTRATTUALI | a. contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione; b. contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere; c. contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a sei mesi. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. Rientra nell’ambito di applicazione anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato. L’incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, accessorio e intermittente. |
RISORSE | 200 milioni di euro chel’INPS riconosce ai datori di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, ad esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano. Va precisato che: 1. per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, apprendistato professionalizzante o di mestiere, l’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro annui per giovane assunto. Tale incentivo è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dal de minimis. Per la fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis” leggere attentamente l’art. 6 del decreto. 2. per le assunzioni a tempo determinato l’importo dell’incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, entro i 4.030 euro annui per giovane assunto. 3. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto. 4. Per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato. L’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2019. Inoltre il bonus non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva. |
PROCEDURE | Per usufruire degli incentivi, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS solo per via telematica. Successivamente l’INPS determinerà l’importo dell’incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’INPS, il datore di lavoro dovrà, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Istituto, il datore di lavoro avrà l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. A seguito di autorizzazione, l’erogazione del beneficio avverrà mediante conguaglio sulle denunce contributive. |