Finalmente ieri la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce nel nostro ordinamento il reato di tortura: 198 i voti favorevoli, 35 contrari e 104 astenuti. Il ddl era stato approvato in Senato con lo stesso testo il 17 maggio scorso, motivo per cui è diventato legge.
Va detto che l’iter di questa legge è stato lungo e travagliato ed era in discussione sin dal luglio 2013. Nel 2015 si è evidenziata un’accelerazione quando la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato il nostro Paese per la condotta tenuta dalle forze dell’ordine durante la tristemente famosa irruzione alla scuola Diaz a Genova e ai fatti registrati nella caserma di Bolzaneto.
La legge arriva al traguardo con un risultato finale diverso dalla partenza, che era di iniziativa parlamentare a prima firma di Luigi Manconi, senatore del Pd, e diverse associazioni che si occupano di questo tipo di reato, come Amnesty International e Antigone, criticano aspramente il nuovo testo, pur dopo aver fatto pressione per anni perché si arrivasse a una definizione.
Il nuovo reato di tortura è previsto dall’art 613-bis del Codice penale e recita:
«Chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.».
La nuova legge vieta inoltre espulsioni, respingimenti ed estradizioni in caso di ragionevole dubbio che nel Paese di destinazione la persona rischi di essere sottoposta a violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani; è anche previsto l’obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura.
Lo stesso senatore Luigi Manconi non ha firmato il nuovo testo dicendo: «Le modifiche approvate lasciano ampi spazi discrezionali perché, ad esempio, il singolo atto di violenza brutale di un pubblico ufficiale su un arrestato potrebbe non essere punito. E anche un’altra incongruenza: la norma prevede, perché vi sia tortura, un verificabile trauma psichico. Ma i processi per tortura avvengono per loro natura anche a dieci anni dai fatti commessi. Come si fa a verificare dieci anni dopo un trauma avvenuto tanto tempo prima?».
Sia come sia, un passo avanti finalmente è stato fatto, ci auguriamo che altri se ne possano fare nella giusta direzione per cautelare qualunque diritto.