Crowdfunding / Fundraising

La costituzione della startup innovativa con firma digitale

L’approfondimento di oggi dedica spazio alla nuova modalità di costituire la startup innovativa senza andare dal notaio, di cui abbiamo dato notizia a febbraio 2016 (leggi l’approfondimento). Dal 20 luglio 2016, è possibile per le startup innovative redigere on line e sottoscrivere con firma digitale l’atto costitutivo e lo statuto.

Entra quindi nella fase operativa la nuova procedura di costituzione prevista dal Decreto Investment Compact (D.L. n. 3/2015, art. 4, comma 10 bis), le cui modalità attuative sono state approvate con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 17 febbraio 2016 (in Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016).

Il documento informatico firmato digitalmente, formato dall’atto costitutivo e dallo statuto secondo le regole previste dall’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016, deve essere presentato per l’iscrizione al registro delle imprese dell’ufficio territorialmente competente, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione.

L’ufficio del registro delle imprese effettua i seguenti controlli:

  1. la conformità del contratto al modello standard approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico e redatto secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all’art. 1 del decreto 17 febbraio 2016;
  2. la sottoscrizione effettuata con firma digitale secondo quanto previsto dall’art. 24 del C.A.D. da parte di tutti i sottoscrittori nel caso di società pluripersonale oppure dell’unico contraente nel caso di società unipersonale;
  3. il procedimento di sottoscrizione deve essersi concluso con l’apposizione della firma da parte di tutti i soci entro il termine di 10 giorni dall’apposizione della prima delle sottoscrizioni, nel caso di contratto di società plurilaterale;
  4. la riferibilità astratta del contratto alla previsione di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e successive modificazioni;
  5. la validità delle sottoscrizioni secondo quanto previsto dall’art. 2189, comma 2, c.c. e dall’art. 11, comma 6, lett. a), del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.;
  6. la competenza territoriale;
  7. l’indicazione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata che sia direttamente riferibile alla società;
  8. la liceità, la possibilità e la determinabilità dell’oggetto sociale;
  9. l’esclusività o la prevalenza dell’oggetto sociale concernente lo sviluppo, la produzione e la Commercializzazione di prodotti o servizi innovative ad alto valore tecnologico;
  10. la presentazione contestuale della domanda di iscrizione nella sezione speciale delle startup innovative;
  11. l’adempimento degli obblighi di cui al titolo II del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e successive modificazioni.

In caso di esito positivo delle verifiche sopra richiamate, l’ufficio procede all’iscrizione provvisoria – entro 10 giorni dalla data di protocollo – nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con la dicitura aggiuntiva “start-up costituita a norma dell’art. 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, iscritta provvisoriamente in sezione ordinaria, in corso di iscrizione nella sezione speciale”.

Tale nuovo procedimento è facoltativo e alternativo rispetto all’ordinaria modalità di costituzione con l’intervento notaio.

Al fine di aiutare i futuri imprenditori in questa nuova e importante procedura, fino al 30 settembre 2016 è disponibile un servizio gratuito di assistenza, attraverso il quale la Camera di Commercio potrà offrire il supporto necessario per la costituzione della startup, dalla verifica della correttezza del modello di costituzione fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese.

L’utente può usufruire del servizio gratuito di assistenza non appena ha completato la compilazione di due file XML che costituiscono rispettivamente la sezione atto costitutivo e statuto del modello informatico standard (clicca qui). In alternativa l’utente può scaricare il modello compilato e procedere in modo autonomo ai passi necessari per la registrazione fiscale del modello e la predisposizione e all’invio della domanda di iscrizione della startup nel registro delle imprese.

Per ulteriori approfondimenti e chiarimenti, rinviamo al link istituzionale.

 

Published by
Barbara Scutti