Molte volte da queste pagine abbiamo ricordato che il bilancio sociale d’impresa è il documento con il quale le aziende rendono conto in modo responsabile e trasparente (accountability) delle loro attività, dell’impatto dei propri comportamenti, delle relazioni che intrattengono con gli stakeholder. D’altra parte il bilancio sociale, come del resto il bilancio d’esercizio, è uno strumento per mettere a disposizione di operatori interni e esterni le necessarie informazioni sull’andamento dell’impresa.
In proposito il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS) spesso ricorda che “il bilancio sociale sta assumendo sempre più rilevanza per la sua caratteristica di fornire informazioni integrative necessarie per la valutazione dell’impresa, dei suoi obiettivi e del rispetto dei principi etici nell’interesse della società”.
Ma più volte abbiamo riflettuto sul rischio che il valore del bilancio sociale possa essere vanificato da un suo utilizzo “piegato” a esigenze di immagine imposte dalla direzione aziendale, attraverso la diffusione di informazioni non attendibili, parziali o false ovvero attraverso comportamenti omissivi. Quando la rendicontazione sociale viene sottomessa alle ragioni del marketing si determina una grave violazione dell’attendibilità delle informazioni diffuse e vengono lesi i principi di verità e chiarezza.
In questi casi se parlassimo di bilancio di esercizio ci troveremmo di fronte alla violazione di norme di legge. In ogni caso, a prescindere da comportamenti dolosi, l’istituto della revisione di bilancio e l’attività dei revisori contabili consentono di prevenire e correggere errori e imprecisioni, assicurando l’affidabilità del dato contabile.
Con il bilancio sociale ci troviamo di fronte all’adozione di uno strumento e di procedure di redazione che non discendono da obblighi di legge ma solo dalla volontaria decisione aziendale. Tuttavia questa circostanza non esime affatto dall’obbligo di fornire ai terzi solo informazioni attendibili e verificate. Si tratta in primo luogo di un obbligo di natura etica la cui violazione risulta particolarmente grave proprio a ragione della volontarietà della procedura.
Ma come è possibile prevenire comportamenti scorretti o anche solo erronei? Naturalmente la prima garanzia è fornita dall’applicazione di adeguati standard sui principi, sulle procedure e sulle modalità di redazione del bilancio. Ci riferiamo, naturalmente, agli standard per la redazione del bilancio sociale, alla cui predisposizione il Gruppo di studio per il Bilancio Sociale ha fornito contributi di assoluto rilievo. Ma questo non basta. C’è bisogno dell’intervento di un soggetto terzo in grado controllare “se quanto è stato pubblicato corrisponde ai principi che l’azienda stessa dichiara di volere seguire (…), di garantire la conformità a principi e regole che rendano affidabile ciò che è stato divulgato dall’azienda”.
È questo il compito dei revisori esterni dei bilanci sociali, un ruolo per il quale non esistono ancora titoli di studio o abilitazioni professionali ma che, di certo, richiede specifica competenza. In carenza di questa figura, per approssimazione, sarà necessario far conto sui soggetti abilitati alla revisione contabile, in grado di rilasciare attestazioni sui bilanci d’esercizio.
Anche su questa delicatissima materia il GBS ci ha fornito un preziose indicazioni con il documento di ricerca “Linee guida per la revisione del bilancio sociale” da cui abbiamo estrapolato alcune pagine introduttive e a cui rinviamo per un esame compiuto della problematica.
Utilità e finalità della revisione
Rischi connessi alla redazione del bilancio sociale
La redazione del bilancio sociale in un contesto altamente competitivo, anche in termini di immagine, comporta il rischio di comportamenti lesivi dell’attendibilità e credibilità del documento in esame, in particolare:
Questi rischi si affrontano in primo luogo con la predisposizione di adeguati standard, sia sui principi, sia sulle procedure e modalità di redazione dei documenti.
In questa sede si indicano i principi da utilizzare per assicurare (a vari livelli di confidenza e di garanzia) l’attendibilità del bilancio sociale.
Il rischio fondamentale per questo documento è infatti la non attendibilità, che poi porta alla non credibilità da parte degli stakeholder.
Il GBS, in particolare ponendo tra i propri principi inclusione, coerenza e neutralità, obbliga chi redige il bilancio sociale a seguire determinate regole che debbono garantire l’affidabilità del documento.
Si sono elencati solo i precedenti principi perché essi esemplificano al meglio quelle che sono le regole da seguire per sfuggire ai rischi sopra indicati, regole il cui rispetto deve essere «garantito» dall’auditor, il quale, ovviamente, ha il compito fondamentale di controllare se quanto è stato pubblicato corrisponde ai principi che l’azienda stessa dichiara di volere seguire.
La relazione del revisore rappresenta l’unica garanzia indipendente ed esterna al top management sull’attendibilità del documento in esame, non nel senso di un’impossibile «certezza», ma in quello di garantire la conformità a principi e regole che rendano affidabile ciò che è stato divulgato dall’azienda.
E’ evidente la scorrettezza (anche sul piano della concorrenza sul mercato) di presentare informazioni e dati non veritieri dopo avere dichiarato di conformarsi a principi di alto valore etico e sociale. Un’operazione del genere non solo è eticamente riprovevole, ma, una volta scoperta, getta discredito su tutta la tematica della responsabilità sociale e del bilancio sociale, danneggiando fortemente l’immagine delle imprese, comprese quelle che si comportano correttamente.
Linee generali della revisione
Il compito che attende i revisori esterni dei bilanci sociali è quindi molto impegnativo, in quanto un lavoro approssimativo e superficiale su questi documenti non solo denoterebbe una scarsa deontologia professionale, ma comporterebbe anche, più o meno a medio-lungo termine, un grave danno per la credibilità sia delle aziende, sia dell’insieme dei professionisti che ne attestano la correttezza.
In linea generale i principi di revisione del bilancio sociale:
Compito del revisore
Posto che il bilancio sociale può essere inteso come un documento con dati consuntivi o preventivi ad uso:
Il documento cui ci si riferisce in questa sede è il bilancio sociale consuntivo ad uso di tutti gli stakeholder interessati, ricordando comunque che il carattere ex post del bilancio sociale non esclude la necessità di presentare progetti, procedure e dichiarazioni, il giudizio sui quali si verrà però formando di anno in anno esaminando i risultati a consuntivo. Per esempio, un’azienda descrive nel bilancio sociale i suoi progetti di lungo periodo ai fini della lotta agli infortuni sul lavoro e presenta procedure, regole, somme stanziate e risultati attesi; il giudizio degli stakeholder verrà a formarsi via via sui vari bilanci sociali consuntivi che mostreranno i risultati raggiunti e, da questi, si potrà valutare l’insieme dei progetti, delle procedure e degli stanziamenti effettuati. Compito del revisore è:
Le caratteristiche del bilancio sociale a cui si riferisce questo documento sono quelle contenute nel progetto presentato dal Gruppo di Studio per il bilancio sociale.
Mentre il bilancio d’esercizio e consolidato riguardano le prestazioni dell’impresa sul mercato, in modo da permettere ad azionisti, effettivi e potenziali, dipendenti, finanziatori, pubblica autorità, ecc. di conoscere in modo non perfetto, ma sufficientemente attendibile, l’andamento dell’impresa, allo scopo di potersi regolare nelle loro scelte sui vari mercati (mobiliari, del lavoro, del credito, ecc.), il bilancio sociale, in un certo senso, «integra» il bilancio d’esercizio e consolidato, avendo come oggetto di rendicontazione non tanto i risultati economico-finanziari dal punto di vista dell’azienda, ma ogni tipo di prestazione e/o di comportamento che ha a che fare con interessi, diritti, condizioni di vita in genere, di tutti coloro che sono coinvolti nell’attività aziendale.
Data questa specifica natura, il bilancio sociale ha finalità valutative diverse dal bilancio d’esercizio e consolidato e quindi non può rientrare nel nucleo essenziale della comunicazione economico-finanziaria, che è costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Si ritiene così necessario l’inserimento del bilancio sociale in allegato alla relazione sulla gestione, come documento integrativo esterno al bilancio d’esercizio e consolidato, proprio come i valori, le annotazioni e le previsioni fornite dalla relazione sulla gestione medesima.
La revisione del bilancio sociale implica così una responsabilità e una periodicità parallela a quella del bilancio d’esercizio e consolidato, collegandosi a una visione unitaria dell’azienda.