L’Autorità Anticorruzione per il Giubileo della Misericordia

Ieri Expo 2015, oggi il Giubileo straordinario della Misericordia. L’Autorità Nazionale Anticorruzione trasferisce da Milano a Roma il proprio know how in materia di vigilanza collaborativa e di controlli speciali. All’indomani dello stanziamento di 200 milioni di euro da parte del Consiglio dei Ministri per il “Cantiere Giubileo” (trasporti, accoglienza, decoro, sanità) ci sembra opportuno prendere in mano il documento che regolamenta i rapporti tra Roma Capitale e l’ANAC nella gestione degli appalti pubblici. Il modello Expo viene posto alla prova delle molte opere necessarie per accogliere dignitosamente i milioni di pellegrini che tra soli 23 giorni inizieranno ad “invadere” Roma.

Le “Linee guida per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza”, sottoscritte da Cantone e dall’ex Sindaco di Roma Ignazio Marino, identificano le procedure interessate e le modalità di intervento dell’ANAC. Infatti, “il Presidente dell’ANAC (…) verifica – in via preventiva – la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di Roma Capitale, del proprio protocollo di integrità e degli accordi in materia di legalità in fase di sottoscrizione con la Prefettura di Roma”.

Lungo l’elenco degli atti sottoposti a verifica preventiva ma estremamente ristretti i tempi concessi all’Autorità per esprimere pareri e indicazioni; una sfida, insomma, per coniugare accuratezza e tempestività, in una logica di affiancamento/consulenza particolarmente innovativa per la pubblica amministrazione italiana.

 LINEE GUIDA

PER L’ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA

CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA

REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DELLE ATTIVITA CONNESSE ALLO

SVOLGIMENTO DEL

GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015 con cui è stato autorizzato. ex art. l0 comma I bis del decreto legislativo 18 aprile 2012 n.61, il Piano generale trasmesso dal Comune di Roma con la nota prot. 61306 deI27 agosto 2015 e denominato “Piano organico e coordinato degli interventi per il Giubileo straordinario della Misericordia finalizzati alle emergenze in materia di traffico, mobilità e inquinamento atmosferico e acustico” (di seguito anche “Piano”);                                                                                                                                                                     visto l’art. 1 lett. d) della citata Deliberazione del 27 agosto che dispone che “agli atti delle procedure contrattuali adottati in esecuzione del Piano si applica, in quanto compatibile, l’art. 30 comma 2 del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modif. nella legge 11 agosto 2014 n. 114”:                                                                                  ritenuto che l’art. 30 del predetto Decreto Legge, ancorché specificamente dettato per le procedure di Expo Milano 2015, risulta ampiamente compatibile con le quelle connesse alla realizzazione del Piano per il Giubileo straordinario della Misericordia e attribuisce al Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento;                                                                                                                                                                rilevato che, ai fini dell’esercizio dei predetti compiti di sorveglianza e garanzia, il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione si avvale di una Unità operativa speciale appositamente costituita con provvedimento datato 8 settembre 2015:                                                                                                                                                                         considerato che il Presidente dell’ANAC, avvalendosi della predetta Unità, deve verificare, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di Roma Capitale, degli accordi in materia di legalità in fase di sottoscrizione con la Prefettura di Roma;

CONSIDERATO ALTRESI CHE:

  1. l’articolo 19, comma 1, del Decreto Legge sopra richiamato ha disposto la soppressione dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e la decadenza dei relativi organi;
  2. i compiti e le funzioni svolti dalla soppressa Autorità sono trasferiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

il Presidente dell’ANAC (di seguito anche “l’Autorità”)

 ADOTTA

le seguenti linee guida (di seguito “Linee Guida’)

Articolo 1 – Premesse

1.1 Le premesse alle presenti Linee Guida costituiscono parte integrante e sostanziale delle stesse.

Articolo 2 – Oggetto

2.1 Le presenti Linee Guida disciplinano lo svolgimento delle attività di sorveglianza e di verifica del Presidente dell’ANAC e dell’Unità operativa speciale per il Giubileo straordinario della Misericordia, come meglio indicato nei successivi articoli.

2.2 Il Presidente dell’ANAC, avvalendosi della predetta Unità, verifica – in via preventiva – la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte di Roma Capitale, del proprio protocollo di integrità e degli accordi in materia di legalità in fase di sottoscrizione con la Prefettura di Roma.

2.3 Nel rispetto dei poteri e delle funzioni di vigilanza e sorveglianza attribuiti al Presidente dell’ANAC, il procedimento di verifica preventiva di cui al comma 2.2 si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere e delle attività necessarie per la realizzazione del Piano.

Articolo 3 – Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità

3.1 Al fine di permettere un’adeguata sorveglianza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse al Giubileo straordinario della Misericordia nonché di consentire la verifica, in via preventiva, della legittimità dei relativi atti afferenti all’affidamento e all’esecuzione dei contratti, Roma Capitale dovrà fornire al Presidente dell’ANAC i seguenti documenti:

     a) le proposte di determina a contrarre prodromiche all’avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici;

     b) i seguenti atti del procedimento di affidamento:

  1. bandi di gara o lettere di invito;
  2. disciplinari di gara;
  3. capitolati;
  4. schemi di contratto;
  5. provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
  6. atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
  7. provvedimenti di aggiudicazione;

c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti:

  1. perizie di variante di cui al comma I dell’ar1. 132, D.Lgs. n. 163 del 2006, di importo superiore al 5% di quello del contratto originario, composte da relazione del responsabile del procedimento, proposta di determinazione di approvazione e schema di atto di sottomissione/atto aggiuntivo;
  2. proposte di determinazione relative al perfezionamento di accordi bonari o transattivi di cui agli articoli 239 e 240 D.Lgs. n. 163 del 2006;
  3. proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela.

3.2 Roma Capitale dovrà altresì tempestivamente comunicare all’Autorità l’insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati e quali azioni di tutela intende adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria le riserve ai sensi del precitato articolo 240 del D.Lgs. n. 163 del2006.

3.3 Roma Capitale dovrà fornire all’Autorità ogni informazione e documento richiesto e ritenuto utile per l’espletamento delle attività.

Articolo 4 – Flussi documentali

4.1 Per le finalità di cui alle presenti Linee Guida, l’Autorità e Roma Capitale indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.

4.2 La trasmissione dei flussi documentali avverrà esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica dedicata o certificata che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate.

Articolo 5 – Procedimento di verifica preventiva

5.1 Il procedimento di verifica di cui all’art. 30 del D.L. n. 90/2014 citato si articola nel modo seguente:

  1. gli atti di cui al precedente articolo 3.1 sono trasmessi al referente indicato dall’Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Roma Capitale;
  2. qualora l’atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l’Autorità esprime un parere positivo, anche formulando eventuali indicazioni e osservazioni;
  3. qualora, invece, l’Autorità individui irregolarità o non conformità, formula un rilievo e lo trasmette a Roma Capitale, evidenziando le ragioni del parere negativo. In tale ipotesi, Roma Capitale:
  1. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso:
  2. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Al fine di assicurare il rispetto del programma di lavoro e l’organizzazione del Giubileo straordinario della Misericordia, gli atti di cui al precedente articolo 3.1, lettere a) e b), si intendono in ogni caso positivamente verificati se I’ANAC non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli altri atti di cui al precedente articolo 3.1, lettera c), il termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla loro ricezione. I termini di cui al comma 5.3 sono interrotti se l’Autorità richiede chiarimenti. ln tale ipotesi i termini di cui al precedente comma ricominciano a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti presentati da parte di Roma Capitale.

Articolo 6 – Atti non soggetti a verifica preventiva

6.1 Non sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità i seguenti atti:

  1. gli atti di affidamento di servizi o forniture di imporlo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila), disposti da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo125, comma 11. del D.Lgs. n. 163 del 2006;
  2. perizie di variante di cui al comma 1 dell’art. 132, D.Lgs. n. 163 del 2006, di importo inferiore al 5% di quello del contratto originario, composte da relazione del responsabile del procedimento, proposta di determinazione di approvazione e schema di atto di sottomissione/atto aggiuntivo ;
  3. gli atti di variazione di cui al comma 3, secondo periodo, dell’articolo 132 che prevedano un aumento della spesa non superiore al 5% dell’importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione delle economie da ribassi conseguiti in sede di gara;
  4. gli ordini di servizio disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro i limiti di imporlo di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163 del 2006 e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera;
  5. riserve iscritte in contabilità ed eventuale relazione riservata del Direttore dei lavori e relazione del Responsabile del procedimento;
  6. gli atti di affidamento di contratti di sponsorizzazione passiva e relativi contratti;
  7. i contratti di sponsorizzazione attiva;
  8. gli atti di affidamento di contratti di concessione che non prevedano la corresponsione, in favore del concessionario, di un prezzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e relativi contratti;
  9. gli accordi con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico;
  10. sospensioni contrattuali;
  11. attivazione dei procedimenti volti al raggiungimento di accordi bonari o transattivi;
  12. gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore;
  13. violazioni dei protocolli di legalità e integrità.

6.2 Per gli atti e contratti di cui al precedente articolo 6.1, Roma Capitale trasmetterà all’Autorità un report mensile riservandosi quest’ultima la facoltà di effettuare controlli a campione.

Articolo 7 – Decorrenza

7.1 Le Linee Guida ha efficacia a decorrere dalla loro pubblicazione sul dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Eventuali modifiche delle stesse saranno oggetto di analoga pubblicazione.

7.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida si fa normativa vigente.

Roma, 8 settembre 2015

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

(Raffaele Cantone)

per condivisione

Il Sindaco di Roma Capitale

(Ignazio Roberto Maria Marino)

Published by
Valerio Roberto Cavallucci