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Ecco le novità per i beneficiari del 5 per mille

Entrare nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille diventa più semplice. Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016 è stato pubblicato il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri datato 7 luglio 2016 contenente “Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille, in attuazione all’articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”. Si tratta di un decreto che introduce importanti novità volte appunto a rendere più semplice l’iter per i beneficiari e allo stesso tempo garantire una migliore trasparenza per i benefattori.

In estrema sintesi il decreto stabilisce che non è più necessario presentare ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio entro il 30 giugno, per l’accesso all’elenco dei beneficiari, ma dovrà essere presentata solo se si modificheranno i requisiti o le caratteristiche dell’ente richiedente, ciò fermi rimanendo i requisiti di ammissione al riparto del 5 per mille medesimo.

Gli enti regolarmente iscritti nel 2016, se mantengono i requisiti, non dovranno più spedire la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva per gli esercizi successivi.

Il decreto prevede alcune novità anche relativamente alle modalità di rendicontazione ovvero:

– Gli enti destinatari delle somme, entro un anno dalla ricezione degli importi, devono redigere un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l’indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell’attivita’ sociale, nonche’ del rappresentante legale;

b) l’anno finanziario cui si riferisce l’erogazione, la data di percezione e l’importo percepito;

c) l’indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l’acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l’evidenziazione della loro riconduzione alle finalita’ ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

e) l’indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l’obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.

Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell’amministrazione, all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.»;

Inoltre, qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario, il decreto impone l’obbligo, a carico del beneficiario, di riversare all’erario entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo l’ammontare percepito maggiorato degli interessi con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.

Sempre all’insegna della trasparenza viene poi previsto l’obbligo per le amministrazioni erogatrici del contributo del cinque per mille di pubblicare, in apposita sezione del proprio sito web, i rendiconti e le relazioni illustrative ricevute dagli enti, entro un mese dalla ricezione.

 

Per maggiori informazioni rinviamo al testo integrale del decreto.

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Redazione