Abbiamo parlato della proposta di legge relativa alla “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione” sia in occasione della sua presentazione pubblica (leggi l’articolo) sia in relazione all’esame del Parere del Comitato delle Regioni europee dal titolo “La dimensione locale e regionale dell’economia della condivisione” (2016/C 051/06) (leggi l’articolo).
Torniamo sul tema per presentare la Relazione che accompagna il testo di legge a firma degli onorevoli Tentori, Palmieri, Catalano, Boccadutri, Bonomo, Bruno Bossio, Coppola, Galgano, Quintarelli, Basso e altri.
La Relazione non solo illustra con estrema chiarezza l’articolato legislativo ma ricostruisce sinteticamente lo stato attuale e le prospettive di crescita dell’Economia della Condivisione, senza tuttavia sottacere le molteplici criticità che suggeriscono un tempestivo intervento di regolamentazione.
Per la consultazione del testo integrale si rinvia al link
ONOREVOLI COLLEGHI — L’economia collaborativa, cosiddetta sharing economy, si propone come un nuovo modello economico e culturale, capace di promuovere forme di consumo consapevole che prediligono la razionalizzazione delle risorse basandosi sull’utilizzo e sullo scambio di beni e servizi piuttosto che sul loro acquisto, dunque sull’accesso piuttosto che sul possesso.
Essa è chiamata anche economia della condivisione ed è fondata dunque su un valore radicato nelle nostre comunità sin dai tempi precedenti l’avvento delle nuove tecnologie: il digitale ha abilitato e diffuso questo fenomeno, ampliandone le potenzialità e l’accessibilità.
L’impasse dei modelli economici tradizionali e la crisi occupazionale hanno creato condizioni ancora più favorevoli per la diffusione di questo nuovo modello di consumo, che apre nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità fondate su uno sviluppo sostenibile economicamente, socialmente e ambientalmente e che ha in sé un approccio volto alla partecipazione attiva dei cittadini e alla costruzione di comunità resilienti, ovvero in grado di rafforzare la propria capacità di influenzare il corso di un cambiamento facendovi fronte in maniera positiva.
Una delle forze trainanti per l’ascesa dell’economia collaborativa è senza dubbio l’information technology e l’utilizzo dei social media, che hanno ridotto drasticamente gli ostacoli cui erano sottoposti i modelli organizzativi e di business basati sulla condivisione.
Da quando una serie di tecnologie abilitanti, tra cui gli open data e l’uso diffuso degli smartphone, sono diventate di uso comune, è diventato più facile per le persone avere un rapporto diretto, anche nell’effettuare transazioni.
Nonostante ciò l’innovazione non rappresenta solo una questione che ha a che fare con la tecnologia, ma rappresenta qualcosa di più profondo che coinvolge mutamenti sociali e culturali, nuovi stili di vita e nuovi modelli di sviluppo, mettendo a sistema l’intelligenza diffusa dei cittadini per creare cultura, lavoro, diritti e qualità sociale.
Per questo siamo di fronte anche a un nuovo modello culturale, che ricostruisce l’idea di comunità, promuove la razionalizzazione dei consumi e il contrasto dello spreco di risorse e che proprio in virtù di queste caratteristiche si dimostra ricco di opportunità anche utilizzato all’interno della pubblica amministrazione.
Tra i tratti distintivi dell’economia collaborativa è possibile individuare alcuni elementi comuni a tutte le diverse esperienze oggi presenti nel panorama mondiale: la condivisione, ossia l’utilizzo comune di una risorsa in modo differente dalle forme tradizionali di scambio; la relazione peer-to-peer, ossia il rapporto orizzontale tra i soggetti coinvolti che si distingue dalle forme tradizionali di rapporto tra produttore e consumatore rispondendo a nuovi bisogni, tra cui ad esempio la crescente necessità di interagire con le aziende in una modalità più partecipativa; la presenza di una piattaforma digitale che supporta tale relazione e in cui in genere è presente un meccanismo di reputazione digitale e le transazioni avvengono tramite pagamento elettronico.
Le forme e gli oggetti della condivisione possono essere i più svariati, dai beni fisici come i mezzi di trasporto fino ad arrivare ad accessori, prodotti digitali, spazi, tempo, competenze e servizi, il cui valore non necessariamente può essere determinato in denaro e può tenere in considerazione elementi generalmente esclusi dalle tradizionali logiche di scambio, come l’impatto ambientale o sociale.
È dunque possibile aspettarsi che la sharing economy nei prossimi anni possa rispondere a bisogni finora rimasti insoddisfatti: esperienze già in atto in Italia e all’estero dimostrano che queste piattaforme innovative, se gestite in una logica di integrazione con il mercato tradizionale e inquadrate in una cornice di norme chiare e trasparenti, possono incrementare l’offerta e ampliare le possibilità per i consumatori, coprendo quote di mercato che altrimenti resterebbero scoperte o non utilizzate e stimolando l’innovazione dei modelli esistenti.
È ragionevole pensare che vi sia un’economia potenziale dietro la sharing economy e dunque che ci troviamo di fronte alla grande opportunità di cogliere la capacità produttiva oggi non ancora sfruttata e favorire la nascita di nuove forme di occupazione e imprenditorialità.
Il Ministero del lavoro e dell’impresa del Regno Unito nel novembre 2014 ha diffuso un documento di analisi sul fenomeno della sharing economy nel proprio Paese dal quale emergono alcuni dati significativi: il 25 per cento della popolazione adulta ha in qualche modo a che fare con il mondo dell’economia collaborativa ed entro il 2015 il 70 per cento della popolazione si occuperà o usufruirà della sharing economy.
Il 97 per cento delle persone dichiara di essere soddisfatto dell’esperienza di condivisione.
A seguito di ciò il Governo del Regno Unito nel suo bilancio 2015, fissando gli obiettivi per migliorare la crescita economica, ha compreso quello di fare della Gran Bretagna il «migliore posto al mondo per iniziare, investire e far crescere un’impresa, anche attraverso un pacchetto di misure per contribuire a sbloccare il potenziale dell’economia della condivisione».
In Italia secondo uno studio di Collaboriamo.org e dell’università Cattolica le piattaforme collaborative nel 2015 sono 186 (+34,7 per cento rispetto al 2014).
Tra i settori più interessati ci sono il crowfunding (69 piattaforme), i trasporti (22), i servizi di scambio di beni di consumo (18) e il turismo (17).
Lo studio rileva una continua evoluzione e sperimentazione delle piattaforme collaborative italiane ma anche una certa fatica di questi servizi a crescere e a raggiungere quella massa critica necessaria per raggiungere sostenibilità ed efficienza.
Mancano, secondo gli imprenditori intervistati, finanziamenti (per il 73 per cento degli intervistati), cultura (47 per cento) e partnership con grandi aziende (58 per cento).
Di contro una ricerca di TNS Italia rileva che il 25 per cento degli italiani che navigano su internet sta già utilizzando i servizi collaborativi.
La Commissione europea cita un recente studio (Consumer Intelligence Series: The Sharing economy. Pwc 2015) secondo cui la sharing economy è potenzialmente in grado di accrescere le entrate globali dagli attuali 13 miliardi di euro circa a 300 miliardi di euro entro il 2025.
Il Comitato europeo delle regioni nella sessione plenaria del 3 e 4 dicembre 2015 ha approvato un parere su «La dimensione locale e regionale dell’economia della condivisione» secondo cui « l’economia della condivisione può migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere la crescita (in particolare a livello di economie locali) e ridurre gli effetti sull’ambiente. Essa può inoltre generare nuovi posti di lavoro di qualità, ridurre i costi e incrementare la disponibilità e l’efficienza di alcuni beni e servizi o infrastrutture».
Contestualmente sottolinea che «è importante che i servizi offerti tramite l’EdC non siano all’origine di pratiche di elusione fiscale o concorrenza sleale né violino regolamentazioni locali e regionali o normative nazionali ed europee».
A partire da ciò è possibile individuare diversi aspetti che coinvolgono la sharing economy su cui è necessario riflettere: il rapporto tra la distribuzione di valore nei settori tradizionali e la creazione di nuovo valore; la possibilità di integrare, far convivere e rendere complementari i modelli economici tradizionali e quelli innovativi; la possibilità di evitare le contrapposizioni facendo prevalere l’interesse collettivo, cogliendo in senso positivo questa nuova forma di economia definita da alcuni « dirompente »; l’opportunità di sviluppare sperimentazioni e idee innovative, di incoraggiare le start up e premiare le esperienze di successo.
A livello locale sono già nate numerose iniziative per affrontare tali questioni e risolvere alcune criticità emerse nei singoli settori professionali, dovute anche a un fisiologico momento di discrasia normativa.
Ci troviamo davanti alla sfida di ridefinire alcuni metodi di misura, in un mercato del lavoro e in un contesto di norme e di parametri economici che oggi si adattano a un’economia basata sulla vendita e sulla produzione di beni e servizi, più che sulla loro condivisione o sullo scambio.
A tale proposito nel dibattito emerge con forza anche il complesso tema riguardante lo status giuridico e la tutela del lavoratore che opera attraverso le piattaforme di sharing economy, che oggi difficilmente è riconducibile ai modelli esistenti, pensati per un contesto e un mercato del lavoro che è in continua trasformazione.
In questo senso è necessaria una riflessione più profonda e specifica.
Il principale compito che il legislatore deve assolvere è garantire equità e trasparenza, soprattutto in termini di regole e di fiscalità, tra chi opera nell’ambito della sharing economy e gli operatori economici tradizionali e di tutelare i consumatori, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza, alla salute, alla privacy e alla trasparenza sulle condizioni che stanno alla base del servizio o del bene utilizzato.
Queste difficoltà non devono indurre il nostro Paese a fermarsi e rischiare di perdere l’opportunità di potenziare una nuova economia, più efficiente e più flessibile.
Per questo si rende necessario cominciare a prefigurare interventi normativi in materia di sharing economy trasversali ai diversi settori professionali coinvolti, così da accompagnare e orientare un processo di cambiamento che non può essere arrestato ma che può e deve essere governato.
Una compiuta regolamentazione del fenomeno consentirebbe infatti l’emersione di un ampio segmento di economia informale relativo ai servizi tipicamente riconducibili alla sharing economy.
Si potrebbero così recuperare in Italia circa 450 milioni di euro di prodotto interno lordo (PIL) di base imponibile, attualmente oggetto di elusione fiscale, corrispondenti a non meno di 150 milioni di euro di maggiore gettito per l’erario, tra imposte dirette e imposte indirette.
Entro il 2025 si stimano crescite di oltre venti volte la stima, portando così il nuovo gettito a circa 3 miliardi di euro.
La presente proposta di legge, come enunciato nell’articolo 1 relativo alle finalità, si propone di riconoscere e valorizzare la sharing economy, di promuoverne lo sviluppo e di definire misure volte in particolare a fornire strumenti atti a garantire la trasparenza, l’equità fiscale, la leale concorrenza e la tutela dei consumatori.
L’articolo 2 definisce i soggetti coinvolti ed enuncia la definizione di sharing economy ai fini della legge.
L’articolo 3 individua l’Autorità garante della concorrenza e del mercato quale competente a regolare e a vigilare sull’attività delle piattaforme digitali di sharing economy, specificandone le competenze, e istituisce il Registro elettronico nazionale delle piattaforme di sharing economy.
L’articolo 4 enuncia le disposizioni relative al documento di politica aziendale delle piattaforme di sharing economy, che sarà soggetto a parere e successiva approvazione dell’Autorità di cui al precedente articolo, come condizione vincolante per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale delle piattaforme di sharing economy.
In tale documento di policy sono inclusi le condizioni contrattuali tra la piattaforma e gli utenti, oltre alle informazioni e agli obblighi relativi ad eventuali coperture assicurative.
Nello stesso articolo è prescritto che le eventuali transazioni di denaro avvengano esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico e sono enunciate le modalità di registrazione univoche per tutti gli utenti, atte a evitare la creazione di profili falsi o non riconducibili all’effettivo titolare.
L’articolo 5 interviene sulla fiscalità, al fine di affermare i princìpi di trasparenza ed equità, con un’impostazione flessibile e diversificata tra chi svolge una microattività non professionale a integrazione del proprio reddito da lavoro e chi invece opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti, attraverso l’individuazione di una soglia pari a 10.000 euro.
A tale fine i gestori delle piattaforme di sharing economy agiscono da sostituti d’imposta per i redditi generati dagli utenti operatori con un’aliquota fissa del 10 per cento su tutte le transazioni.
Nel caso in cui i redditi dell’utente operatore oltrepassino la soglia stabilita, la somma eccedente si cumula con gli altri redditi percepiti dall’utente e conseguentemente è applicata la rispettiva aliquota.
L’articolo 6 disciplina l’adozione di misure annuali per la diffusione della sharing economy, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, alla sua diffusione, garantendo la leale concorrenza e la tutela dei consumatori, nell’ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza.
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali della sharing economy è necessario infatti un approccio regolamentare settoriale, coordinato anche con la normativa europea, per garantire certezza giuridica e condizioni di concorrenza eque agli operatori interessati.
A parere dei proponenti tale regolamentazione dovrebbe basarsi sul criterio delle dimensioni delle iniziative di sharing economy da assoggettare alle regole, con un’impostazione flessibile e diversificata tra chi svolge una microattività non professionale a integrazione del proprio reddito e chi invece opera a livello professionale o imprenditoriale a tutti gli effetti, principio già affermato nell’articolo 5 della presente proposta di legge per quanto concerne l’aspetto fiscale.
L’articolo 7 detta disposizioni in materia di tutela della riservatezza, enuncia la definizione di «dato utente» e detta prescrizioni in merito alla cessione e alla cancellazione dei dati.
L’articolo 8 prevede l’emanazione di linee guida volte alla promozione della sharing economy, anche all’interno della pubblica amministrazione.
L’articolo 9 relativo al monitoraggio prevede la comunicazione dei dati all’Istituto nazionale di statistica da parte dei gestori delle piattaforme presenti nel Registro di cui all’articolo 3, comma 2, al fine di conoscere lo sviluppo e l’evoluzione della sharing economy e di valutare l’efficacia delle azioni regolatorie.
L’articolo 10 reca le norme relative a controlli e a sanzioni.
L’articolo 11 reca le norme transitorie per i gestori delle piattaforme di sharing economy già operanti alla data di entrata in vigore della legge.
L’articolo 12 contiene le disposizioni finanziarie.
Dall’attuazione della legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le risorse finanziarie derivanti dalla sua attuazione sono destinate alla completa deducibilità delle spese sostenute dai gestori e dagli utenti operatori delle piattaforme al fine dell’accrescimento delle competenze digitali nonché alla realizzazione di politiche di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese.