Sostenibilità

Made Green in Italy: l’impronta ambientale dei prodotti

Qualche volta anche le buone abitudini tendono a diffondersi: è il caso delle procedure di consultazione pubblica, sulla scorta di modalità di lavoro già diffuse in altri Paesi e incoraggiate dall’Unione Europea. In particolare ci riferiamo alla consultazione pubblica aperta a tutti promossa dal Ministero dell’Ambiente sulla proposta di Regolamento per l’attuazione dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti denominato “Made Green in Italy” (Art. 21 della Legge n. 221/2015 “Collegato Ambiente”) per rafforzare la competitività del sistema produttivo italiano nei mercati nazionali e internazionali.

“La consultazione pubblica è un passaggio fondamentale per indirizzare le scelte che hanno ricadute dirette sulle aspettative e gli interessi dei cittadini e per favorire la trasparenza nei processi decisionali”.

Per un quadro completo dell’iniziativa si rinvia alla pagina web.

Come nasce l’impronta ecologica
L’impronta ambientale di un prodotto (inteso come “bene” o “servizio”, secondo la Norma ISO 14040:2006 sulla metodologia LCA – Life Cycle Assessement ) è una misura fondata su una valutazione multi-criterio delle prestazioni ambientali di un prodotto, analizzato lungo tutto il suo ciclo di vita, ed è calcolata principalmente al fine di ridurre gli impatti ambientali di tale bene o servizio considerando tutte le attività della catena di fornitura, dall’estrazione delle materie prime, attraverso la produzione e l’uso, fino alla gestione del fine-vita.
Il Ministero dell’Ambiente ha avviato nel 2011 un’iniziativa denominata “Programma per la valutazione dell’impronta ambientale” dei prodotti/servizi/organizzazioni, che oggi si consolida, allineandosi alla sperimentazione PEF (Product Environmental Footprint) della Commissione Europea.
Sulla base delle esperienze svolte, con l’adozione del presente Regolamento, il Ministero dell’Ambiente intende attuare i seguenti obiettivi:
• promuovere modelli sostenibili di produzione e consumo e contribuire ad attuare le indicazioni della strategia definita dalla Commissione Europea.
• stimolare il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che questi generano durante il loro ciclo di vita.
• favorire scelte informate e consapevoli da parte dei cittadini, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo del consumo sostenibile, garantendo la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni ambientali di tali prodotti.
• rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue i prodotti, attraverso l’adozione del metodo PEF – Product Environmental Footprint come definito nella Raccomandazione 2013/179/CE e s.m.i, e associandovi inoltre aspetti di tracciabilità, qualità ambientale, qualità del paesaggio e sostenibilità sociale.
• definire le modalità più efficaci per valutare e comunicare l’impronta ambientale dei prodotti del sistema produttivo italiano, al fine di sostenerne la competitività sui mercati nazionali e internazionali.
• valorizzare le esperienze positive di qualificazione ambientale dei prodotti di cluster di piccole imprese, attraverso l’adozione di misure atte ad agevolare l’adesione allo Schema “Made Green in Italy” da parte di gruppi di imprese.
Lo schema nazionale volontario e il regolamento
L’art. 21, comma 1 della Legge n. 221/2015 (“Collegato Ambiente”) recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” prevede l’istituzione dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali. Tale schema adotta la metodologia PEF per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF, Product Environmental Footprint), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013.
La Legge n. 221/2015 prevede, inoltre, che le modalità di funzionamento di tale schema siano stabilite da un apposito Regolamento del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge (2 febbraio 2016).
Con la messa a punto e l’implementazione dello Schema e del Regolamento previsti dall’art.21 della Legge n. 221/2015, si intendono perseguire i seguenti obiettivi (art. 21, comma 3):
a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l’adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all’articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall’articolo 18 della legge n. 221/2015;
b) rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l’attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio;
d) garantire l’informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d’intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

Come partecipare alla consultazione
Per partecipare alla consultazione è necessario compilare un apposito modulo, suddiviso in tre sezioni:
– la sezione “A – Generale” è relativa alla raccolta di informazioni di tipo anagrafico del soggetto che compila il modulo;
– la sezione “B – Specifica” è dedicata a commenti puntuali del testo che possono essere di carattere generale, tecnico o di tipo editoriale;
– la sezione “C – Comunicazione” consente di esprimere una preferenza sull’opzione di comunicazione delle prestazioni così come riportato all’articolo 12 del Regolamento.
Il modulo compilato dovrà essere inviato all’indirizzo email regolamento.mgi@minambiente.it entro il 1 luglio 2016.
Resta inteso che saranno prese in considerazione esclusivamente le osservazioni pertinenti alle finalità della consultazione e che le osservazioni trasmesse all’amministrazione non obbligano la stessa a conformarsi alle proposte di modifica in esse contenute.

Chi può partecipare alla consultazione
La consultazione pubblica è aperta a tutti: cittadini, imprese, associazioni, organizzazioni, fondazioni, enti ecc.
Per consultare il testo del regolamento                                                                                                                     Per compilare il modulo
Modulo_consultazione

Published by
Valerio Roberto Cavallucci