Legalità

Norme e nuove esperienze contro lo sfruttamento del lavoro in agricoltura

Il 25 giugno a Bari hanno manifestato unitariamente Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil per opporsi con forza al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura e per rivendicare il rinnovo dei contratti provinciali di lavoro.

“Con questa grande mobilitazione – affermano Luigi Sbarra, Ivana Galli e Stefano Mantegazza – intendiamo rilanciare le nostre proposte e chiedere a Governo e Parlamento di accelerare l’approvazione del Ddl 2217 contro il caporalato. Il tempo degli annunci è finito: il governo individui una corsia preferenziale per il provvedimento o con la nuova stagione di raccolta ci troveremo presto a fare i conti con nuove vittime del lavoro nero. Per combattere questa ignobile piaga sociale, servono, infatti, una stretta sul versante penale e maggiori ispezioni, ma anche maggiore coinvolgimento attivo delle parti sociali per innalzare la qualità del lavoro agricolo”.

In effetti il Disegno di legge 2217 di iniziativa governativa (Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina, Ministro della giustizia Andrea Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti) è stato presentato alla Camera il 28 gennaio 2016 e assegnato in sede referente alla Nona Commissione permanente agricoltura e produzioni agroalimentari il 2 febbraio. Da allora una sola seduta (il 28 giugno scorso) per prendere in esame il testo.

Inutile dire che il caporalato rappresenta una delle pratiche più degradanti che si possano immaginare. Non è esagerato parlare di sostanziale riduzione in schiavitù di migliaia di uomini e donne, soprattutto migranti, ma sempre più anche di nostri connazionali, a pochi chilometri dalle nostre abitazioni. Non sfugge a nessuno che il comparto agricolo soffre di una competizione internazionale durissima, ma questa non è una buona ragione per comprimere il costo del lavoro oltre ogni limite accettabile. Anzi, questa condizione richiama tutti i soggetti in causa a una comune assunzione di responsabilità per affrontare insieme ogni aspetto del problema. In ogni caso l’urgenza è assoluta e il Parlamento ha l’obbligo morale di concludere l’iter legislativo al più presto.

Inoltre vale la pena sottolineare come il rischio della diffusione dello sfruttamento del lavoro in agricoltura oltre le tradizionali aree del Mezzogiorno è assolutamente concreto. Basta leggere le dichiarazioni del Governatore della Toscana Enrico Rossi a proposito dello sfruttamento degli immigrati nelle aziende vinicole del Chianti e prestare attenzione alle denunce delle organizzazioni sindacali sul lavoro agricolo nella piana del Fucino in Abruzzo. Situazione paradossale, peraltro, per produzioni di altissima qualità apprezzate in tutto il mondo, fiore all’occhiello del modello italiano.

Tuttavia vorremmo concludere questa riflessione proponendo all’attenzione dei lettori un tentativo apprezzabile di contrastare concretamente il caporalato con interventi coordinati tra le istituzioni competenti, le organizzazioni datoriali, i sindacati dei lavoratori e i soggetti del Terzo settore, impegnati nelle politiche di accoglienza e di primo intervento per i migranti. Ci riferiamo al Protocollo sperimentale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura “Cura – Legalità – Uscita dal ghetto”, di cui riportiamo un ampio stralcio. Per la consultazione del testo integrale rinviamo alla pagina web.

PROTOCOLLO SPERIMENTALE CONTRO IL CAPORALATO E LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA “CURA – LEGALITA’ – USCITA DAL GHETTO”

Il presente intervento si inserisce nella più ampia azione messa in atto dal Governo riguardante anche l’istituto della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

(…)

Le Parti convengono quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

  1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del corrente atto.
  2. Le Parti firmatarie del Protocollo si impegnano a sostenere e rafforzare interventi – nel territorio nazionale ed in particolare, come emerso da approfondimenti svolti dal Ministero dell’interno, nell’ambito dei territori di competenza delle Prefetture di: Bari; Caserta; Foggia; Lecce; Potenza; Ragusa; Reggio Calabria – volti a:
  • portare ai lavoratori ed alle lavoratrici del settore agricolo sollievo e cure idonee a prevenire l’insorgenza di problematiche di ordine pubblico, e lo sviluppo di situazioni di grave rischio sanitario anche in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
  • attivare servizi di informazione e di tutela finalizzati a promuovere legalità e sicurezza nei rapporti di lavoro con la presenza sul campo del personale ispettivo in collaborazione con le parti sociali sottoscrittrici del presente protocollo;
  • negoziare e concludere accordi che promuovano concrete azioni, nei rapporti di lavoro, a garanzia delle condizioni di legalità nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante l’intervento del sistema della bilateralità, con particolare riferimento le problematiche del trasporto della manodopera da e verso i luoghi di lavoro;
  • individuare e diffondere pratiche che, anche mediante il ruolo della contrattazione decentrata territoriale e misure di semplificazione amministrativa, comunque valorizzino ed incentivino le attività economiche del settore agricolo ed i prodotti d’eccellenza del Made in Italy, delle imprese che scelgano legalità e sicurezza combattendo ogni forma di caporalato e sfruttamento criminale della manodopera;
  • attivare percorsi di integrazione ed animazione socio-culturale che diffondano il rispetto tra le popolazioni migranti e quelle locali, consentendo di combattere anche sul piano culturale la segregazione e la creazione dei ghetti adiacenti o limitrofi al luogo di lavoro;
  1. Per il conseguimento delle suddette finalità, il Protocollo regola gli ambiti, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo.
  2. Le azioni di cui al presente Protocollo potranno essere estese ad altre realtà territoriali secondo modalità che formeranno oggetto di successive intese compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 2 (Istituzioni coinvolte)

  1. Per favorire la massima compatibilità dei procedimenti di loro competenza con gli obiettivi e i tempi di attuazione dell’intervento di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo, partecipano al Protocollo:
  2. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che attraverso le proprie strutture collabora nella definizione e nell’attuazione delle azioni volte a: presiedere al confronto fra le parti sociali ed istituzionali; assicurare le attività di vigilanza e di coordinamento per l’attuazione del Protocollo; individuare specifici ambiti di intervento entro cui sostenere la realizzazione di progetti sperimentali presentati dalle associazioni di promozione sociale per far fronte a particolari emergenze sociali e favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate di contrasto al fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura ai sensi della legge n. 383/2000 a valere sul Fondo per l’associazionismo sociale ovvero dalle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge n. 266/1991 a valere sul Fondo per il volontariato. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche con il coinvolgimento dell’INAIL realizza altresì campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla promozione della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con specifico riferimento alle finalità del presente Protocollo, di cui all’art. 1;
  3. il Ministero dell’interno, che attraverso il PON Legalità e il FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), concorre al finanziamento delle attività previste dal Protocollo nelle forme e modalità di legge e provvede alla stipula di appositi accordi di cui all’art. 3, attraverso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo;
  4. il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che attraverso il Corpo forestale dello Stato concorre ad un efficace controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali, svolgendo una costante azione di prevenzione e di presidio, nonché, sulla base delle iniziativ1 già intraprese con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il servizio civile e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, supporta le attività previste dal presente Protocollo mediante la realizzazione di appositi progetti di Servizio Civile Nazionale;
  5. l’Ispettorato nazionale del lavoro, che coordina l’attività di vigilanza e la eserciterà quando compiutamente operante sul territorio;
  6. le Regioni: Basilicata, Calabria; Campania; Puglia; Sicilia.

Art. 3 (Organizzazioni coinvolte)

  1. Le Prefetture, nello stipulare gli accordi per il raggiungimento e la messa in pratica degli obiettivi di cui all’art. 4 del Protocollo, collaboreranno con soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e tecnici previsti dalla legge, con le OO.SS. dei lavoratori e delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché con soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi di comprovata esperienza e competenza in materia di assistenza umanitaria e sanitaria tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – rientrano le associazioni e le organizzazioni sottoscrittrici del Protocollo.

Art. 4 (Attività promosse)

  1. Al fine di raggiungere la realizzazione dell’oggetto del Protocollo di cui all’articolo 1, sul territorio si attiveranno tavoli permanenti di coordinamento – presieduti dal Prefetto della singola realtà territoriale, a cui parteciperanno le rappresentanze territoriali delle istituzioni coinvolte di cui all’art. 2, integrate con rappresentanti di INAIL e ASL competenti per territorio – volti a verificare le azioni da svolgere e da sostenere, in base al reale fabbisogno del singolo luogo di riferimento. Saranno prioritariamente sostenute le seguenti attività:
  2. conclusione di specifiche convenzioni, anche per il tramite della contrattazione collettiva esercitata dalle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi in essere, relative all’introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l’itinerario casa/lavoro;
  3. istituzione di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;
  4. destinazione – compatibilmente con la tempistica della complessiva procedura da mettere in atto sulla presente questione e previa possibilità di coinvolgere gli Enti locali nell’ambito della destinazione dei seguenti beni a finalità sociali ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – d’utilizzo di beni immobili disponibili ovvero confiscati alla criminalità organizzata ai fini dell’istituzione di centri di servizio e di assistenza socio-sanitari organizzati dalle competenti istituzioni anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore e con le parti sociali;
  5. organizzazione di servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e/o viveri di prima necessità per persone destinatarie degli interventi previsti dal presente protocollo;
  6. potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori, nonché di promozione della cultura della salute e della sicurezza, da realizzarsi, anche in forma decentrata ed eventualmente in partenariato con le organizzazioni sindacali e datoriali, da personale delle DTL anche in collaborazione con personale Inail. A tal fine saranno attivati tavoli di lavoro presso le DTL, cui parteciperanno, oltre a funzionari dei citati enti territoriali che realizzano detta attività, anche rappresentanti delle altre istituzioni e delle organizzazioni sottoscrittrici del presente Protocollo; in tale sede sarà possibile fare emergere le aree più problematiche e in cui orientare gli opportuni interventi di competenza;
  7. organizzazione di iniziative di animazione culturale e ricreativa finalizzate alla conoscenza reciproca, all’integrazione culturale e sociale per le persone destinatarie degli interventi previsti dal presente protocollo e per i cittadini residenti, nonché di iniziative in onore della memoria delle vittime del caporalato;
  8. sperimentazione di sportelli di informazione per l’incontro domanda e offerta di servizi abitativi, anche valorizzando le esperienze promosse dalle parti sociali;
  9. attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i Centri per l’impiego e i servizi attivati dalle parti sociali, in prossimità del luogo di stazionamento dei migranti, per consentire un facile accesso ai servizi forniti dallo stesso ente;
  10. attivazione di sportelli informativi attraverso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistico-culturali, psicologi e personale competente al fine di favorire la conoscenza e la consapevolezza nei lavoratori, dei loro diritti in ambito lavorativo, sindacale, sociale e sanitario, nonché sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle singole realtà lavorative;
  11. attività volte a dar luogo a forme di intervento pubblico/privato nel collocamento della manodopera, anche per mezzo di agenzie autorizzate o tramite la bilateralità in collaborazione con i centri per l’impiego, con la possibilità di fornire anche l’attività di trasporto dei lavoratori nel tragitto casa/lavoro;
  12. sperimentazione dell’impiego temporaneo di immobili demaniali in caso di – urgente e indifferibile – necessità di gestione delle emergenze connesse all’accoglienza dei lavoratori stagionali;
  13. creazione di punti di ritrovo attrezzati a ludoteca per l’animazione dei minori, creando stabilmente luoghi in cui svolgere attività di incontro, animazione, sport, alfabetizzazione per tutti i minorenni;
  14. istituzione di corsi di lingua italiana, ciclofficina, piccola falegnameria, pizzaiolo, florovivaismo, sicurezza sul lavoro anche per periodi precedenti o successivi l’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo;
  15. sperimentazione di bandi per promuovere l’ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri, mirandosi con ciò ad impedire la creazione di insediamenti spontanei caratterizzati da condizioni degradate e rischiose;
  16. creazione di centri di ascolto e di supporto, anche tramite la presenza di mediatori culturali e psicologi.

Art. 5 (Risorse finanziarie)

  1. Le attività previste dal Protocollo, ad esclusione di quelle già a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l’adempimento di propri compiti istituzionali, possono accedere a contributo del PON Legalità nel rispetto delle procedure previste dal Programma stesso e della normativa comunitaria, qualora tra i destinatari siano compresi immigrati regolari, richiedenti asilo e titolari di protezione umanitaria, in particolare per ciò che concerne le iniziative di cui all’articolo 4, lettere c), g) e o), e a valere sul fondo FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), nei limiti delle risorse disponibili per i progetti incardinati presso le Prefetture rivolti a lavoratori non comunitari regolarmente soggiornanti.
  2. Per gli interventi di più urgente natura e dotati del requisito dell’improrogabilità si procederà ad interventi immediati, previa intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell’interno, Ministero delle politiche agricole, prefetture e regioni interessate, mediante risorse ordinarie.

(…)

Art. 7 (Durata)

  1. Il Protocollo sarà valido ed efficace dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2017, e potrà essere prorogato o riproposto, previa verifica dei risultati prodotti.
  2. In caso di proroga o riproposizione del Protocollo anche per l’anno 2018, sarà valutata ogni eventuale modifica o aggiunta che, sulla base dell’esperienza maturata nel corso del 2016- 2017, si rendesse necessaria per migliorare l’efficacia della lotta al caporalato e allo sfruttamento del lavoro agricolo.
  3. In sede di verifica politica dei risultati raggiunti, alla luce delle esperienze raccolte e delle Relazioni di cui all’articolo 6, comma 5, sarà valutata anche la possibilità, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di proporre interventi normativi per migliorare il quadro giuridico di riferimento e renderlo più confacente alla lotta in essere contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro agricolo.
  4. Fermo restando quanto regolato con il Protocollo, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti sottoscrittori sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza e quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l’efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell’oggetto indicato all’articolo 1. In tal senso, i soggetti sottoscrittori sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Gruppo di coordinamento e controllo, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive nel rispetto delle tempistiche dettate dal Protocollo.

Roma, lì 27 maggio 2016

Il Ministro del lavoro, Il Ministro dell’interno, Il Ministro delle politiche e delle politiche sociali agricole, alimentari e forestali, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Siciliana, Ispettorato nazionale del lavoro, ACLI TERRA, Caritas italiana, Croce Rossa Italiana, Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Alleanza delle cooperative italiane, Coldiretti, Confagricoltura, CIA, COPAGRI, FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL

Published by
Valerio Roberto Cavallucci