L’approfondimento di questa settimana dedica spazio alla Legge di Bilancio 2017 relativamente alle startup innovative. In particolare, l’articolo 14 rafforza gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle startup innovative e delle PMI innovative.
Riportiamo alcuni contenuti principali.
Con il decreto-legge n. 179 del 2012 (cd. decreto Crescita, convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012), in materia di incentivi fiscali all’investimento in startup innovative viene introdotta per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese la definizione di nuova impresa innovativa. Per questo tipo di impresa viene predisposto un quadro di riferimento articolato e organico a livello nazionale che interviene su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare. In seguito, sono state apportate alcune modifiche significative sul fronte delle start-up innovative, di cui sono stati semplificati e ampliati i requisiti d’accesso, al fine di rendere la normativa più efficace nell’incoraggiare l’imprenditorialità innovativa. La normativa a favore delle startup innovative non riguarda un solo settore ma fa riferimento potenzialmente a tutto il mondo produttivo.
Per beneficiare delle misure di sostegno, la start-up deve presentare le seguenti caratteristiche:
-essere operativa da non più di 60 mesi;
-avere la residenza in Italia ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo (in tali casi purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia);
-avere meno di 5 milioni di euro di fatturato;
-non deve distribuire utili;
-avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente l’innovazione tecnologica;
-non essere costituita da una fusione o scissione societaria.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
-sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
-impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 270/2004;
-essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Le agevolazioni riguardano:
All’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si prevedeva che – nel quadriennio 2013/2016 – l’investimento massimo detraibile dall’IRPEF – per le persone fisiche che avessero riversato somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative – fosse un’aliquota pari al 19% del totale, non potesse eccedere l’importo di euro 500.000 (in ciascun periodo d’imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni. Il comma 1 prevede invece che, a decorrere dall’anno 2017, l’investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000 per le somme “di cui al comma 3”. Il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile è poi aumentato a tre anni.
Al citato articolo 29 si prevedeva anche che – nel quadriennio 2013/2016 – l’investimento massimo deducibile dall’IRES – per somme nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative – fosse un’aliquota pari al 20% del totale, non potesse eccedere l’importo di euro 1.800.000 (in ciascun periodo d’imposta) e dovesse essere mantenuto per almeno due anni. Qui il comma 1 si limita a prevedere che il termine minimo di mantenimento dell’investimento detraibile sia aumentato a tre anni. Si prevede poi che la percentuale dell’investimento considerata (sia ai fini delle detrazioni che per le deduzioni) sia aumentata al 30% del totale, a decorrere dal 2017: ciò vale anche per le start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (che già godono di una disciplina speciale, per la quale la detrazione è pari al 25% e la deduzione è pari al 27%).
Benché il comma 2 limiti l’efficacia condizionata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 TFUE a due sole fattispecie agevolative introdotte al comma 1 (l’incremento del tetto della detrazione a 1.000.000 euro e l’aumento delle aliquote al 30 per cento del totale dell’investimento), il comma 1 è tutto innestato nell’articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012 con la tecnica della novella: pertanto presumibilmente è tutto interessato dal comma 9 della norma citata, secondo cui “l’efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico”.
Ai sensi del comma 3, poi, viene meno la limitazione che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) innovative – che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale – di valersi delle agevolazioni fiscali di cui al predetto articolo 29 solo qualora fossero “in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell’associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico”. Pertanto, all’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la novella introdotta fa sì che le agevolazioni di cui all’articolo 29 citato si applichino a tutte le PMI innovative.
Fonte: Dossier “Legge di Bilancio 2017”, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.