Finalmente, dopo una serie di rinvii e ritardi, una buona notizia che interessa le coppie che decidono di avere un figlio. A partire da oggi 4 maggio sarà infatti possibile godere dell’assegno Inps del valore di 800 euro per tutte le donne attualmente in stato di gravidanza o che abbiano partorito a cominciare dal 1° gennaio 2017. Lo stesso tipo di bonus, di uguale valore, si estende anche ai casi di adozione o affido di un minore.
L’annuncio è stato dato proprio dall’Inps e ieri ribadito dal Ministro Maria Elena Boschi ed è una misura che si inserisce nell’ambito della legge di bilancio per il 2017.
Cominciamo col dire che – come chiarisce l’Inps – l’erogazione degli 800 euro non prevede alcun limite di reddito, il bonus viene saldato in un’unica soluzione e qualora i figli nati, adottati o affidati fossero ad esempio due, alla madre spettano 1.600 euro.
La domanda va presentata all’Inps dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e in ogni caso entro un anno dalla nascita. Le richieste dovranno essere inviate telematicamente o via web, collegandosi a www.inps.it dove sarà possibile inserire il proprio codice Pin. È possibile anche telefonare al Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente o, ancora, tramite i patronati.
Quali i documenti richiesti? Basterà seguire una delle seguenti opzioni: presentare allo sportello (o spedire a mezzo raccomandata) il certificato originale o in copia autentica o indicare il numero del protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato Asl. Qualora la mamma abbia già fatto domanda all’Inps per altra prestazione, come ad esempio la richiesta di esenzione dal lavoro per maternità a rischio, sarà sufficiente notificare all’Inps l’espletamento della pratica precedente.
Per quanto riguarda le madri non lavoratrici, bisognerà fornire il numero identificativo di 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medio del SSN o convenzionato, avendo cura di indicare il codice di esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Se la domanda viene presentata a parto già avvenuto, la madre è tenuta ad autocertificare il codice fiscale del bambino. Le mamme extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno dovranno anch’esse provvedere ad autocertificazione, inserendo gli estremi del documento nella domanda telematica.