Per una teoria generale del civic crowdfunding

Riportiamo un’interessante e utile lettura tratta dal libro “Il finanziamento collettivo come opportunità: il crowdfunding”, che offre spunti di riflessione sul crowdfunding civico che trova una triplice combinazione:

  • la scarsità dei fondi a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni;
  • l’avvio di forme riferibili al partenariato pubblico – privato, in quanto appare essenziale la partecipazione del privato che dona, presta o investe;
  • la finalità di assicurare adeguati (se non migliorare) livelli di benessere sociale ed economico secondo criteri di sostenibilità, giustizia ed equità.

“Nel civic crowdfunding si realizza, a ben vedere, un’interessante forma di amministrazione condivisa in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma 4, della Costituzione. Infatti, si ritrovano i tre elementi strutturali, comunemente identificati:

  1. le istituzioni territoriali e i cittadini, singoli o associati, quali soggetti della relazione;
  2. lo svolgimento di attività di interesse generale come oggetto della relazione;
  3. la sussidiarietà intesa come il principio regolatore della relazione.

I cittadini, non a caso definiti “attivi”, sono chiamati non più a delegare, ma collaborare su un piano di parità con la Pubblica Amministrazione, essendo riconosciuti titolari di “autonoma iniziativa” per finalità di solidarietà civica e in relazione all’utilità inerente i beni comuni. Si sente forte il richiamo alla formazioni sociali come luoghi collettivi dove “si svolge la personalità” del cittadino, in piena conformità all’articolo 2 della Costituzione, ma sullo sfondo pare di cogliere anche l’eco suggestiva della funzione sociale di quella cooperazione mutualistica e lontana dalla speculazione privata, di cui parla l’articolo 45 della Carta fondamentale.

La generalità dell’interesse, così inteso, esclude, infatti, il profitto, determina in capo alla Pubblica Amministrazione il dovere di favorire l’intervento proattivo dei cittadini e porta alla condivisione di risorse. Certo, di fronte a proposte che vengono dai cittadini la sussidiarietà è orizzontale a tutto tondo, mentre il ruolo della Pubblica Amministrazione promotrice pare partire dall’allocazione del potere in prossimità dell’interesse curato e perviene ad una intensità anche orizzontale della sussidiarietà nella misura in cui coinvolge la cittadinanza in pratiche partecipative.

Con riferimento alle 3 T per il civic crowdfunding (tecnology, transparency e trust ) assume un peso maggiore la trasparenza, perché:

  • si democratizza il processo decisionale;
  • si incrementano, in una logica di condivisione, le risorse anche finanziarie;
  • si include la comunità, data da quell’appartenenza dei cittadini (associati o singoli);
  • si accresce la misura di accountability, essendo di dominio pubblico e aperte le informazioni sull’utilizzo del denaro, i meccanismi e gli esiti del controllo, i risultati e la loro valutazione;
  • si adotta un linguaggio realmente accessibile e concreto.

Il che implica un radicale cambio di paradigma nell’agire pubblico, che si spoglia in gran parte della sua autoritatività per scegliere non l’arretramento della sua attività, ma la via della cooperazione, garantendo e attuando il raccordo con le politiche territoriali. Infatti, va evitato il duplice rischio sia di progetti inadeguati o scollegati con il contesto (anche programmatico) sia di un’eccessiva disintermediazione dei processi decisionali (che non vanno tout court delegati alla maggioranza delle assemblee rappresentative, ma vanno allargati e condivisi). In questo contesto e per ambedue le figure di crowdfunding civico pare dirimente in termini di compatibilità con la priorità programmatiche e, per i casi più complessi, di verifica tecnica un’azione di filtro della Pubblica Amministrazione, tanto più intensa quanto maggiore è il ricorso a risorse pubbliche o l’esposizione a tematiche soggette ad interessi fondamentali.

Del resto, l’allargamento dell’azione pubblica alla folla va realizzato con un ampliamento della base partecipativa e deliberativa, perché solo così si giustifica la rottura del sistema basato sulla fiscalità e si mantiene fermo, per altra via e con altro respiro – ricombinandolo quasi in altro cambio di passo -, il principio “no taxation without representation”, diversamente messo in crisi. In questo il civic crowdfunding percorre nuove vie tese a rinsaldare un differente patto o contratto sociale, in quanto punta sul senso di appartenenza a quella data comunità locale o micro – locale, ma pur sempre più circoscritta e determinabile rispetto alle altre forme di finanziamento collettivo”.

 

Published by
Barbara Scutti