Rosatellum. Ne abbiamo sentite di tutti i colori. Nella maggior parte dei casi i commenti sono stati negativi. Sembra una legge elettorale figlia di nessuno. Eppure qualcuno l’avrà pur votata! In ogni caso, oggi c’è e il 4 marzo andremo alle urne con questo meccanismo elettorale. E allora, è il caso di fermarsi un attimo per capire con precisione come funziona e, soprattutto, come si vota.
Andiamo con ordine. Quando parliamo di Rosatellum ci riferiamo alla legge 3 novembre 2017, n.165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”.
Si tratta di un sistema elettorale “misto”, con una componente maggioritaria uninominale e una proporzionale plurinominale.
232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato sono assegnati in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. In altri termini, nella parte uninominale a ogni collegio corrisponde un seggio in Parlamento e viene eletto il candidato più votato.
I restanti seggi (386 alla Camera e 193 al Senato) sono attribuiti in collegi plurinominali, con metodo proporzionale (detto anche “dei quozienti interi e dei maggiori resti”), tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. A ciascun collegio plurinominale è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. Quindi troveremo nella scheda da tre a otto candidati, in relazione all’ampiezza del collegio. I candidati vengono eletti secondo l’ordine di presentazione. Nella circoscrizione Estero i seggi sono attribuiti con metodo proporzionale (12 per la Camera e 6 per il Senato).
Per la ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali le soglie di sbarramento sono fissate al 3% per le liste e al 10% per la coalizione. In altre parole un deputato o un senatore per essere eletto deve sperare che la lista in cui è candidato ottenga almeno il 3 per cento dei voti validi su base nazionale. Per le coalizioni la soglia sale al 10 per cento dei voti validi su base nazionale. Solo per il Senato sono ammesse alla ripartizione dei seggi anche le liste che hanno raggiunto il 20 per cento dei voti in almeno una regione.
C’è poi la cosiddetta norma sull’equilibrio di genere. I candidati nei collegi plurinominali devono essere presentati, in ciascuna lista, in ordine alternato per sesso; inoltre, nel complesso delle candidature presentate dalle liste e dalle coalizioni di liste nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali in qualità di capolista, nessuno dei due generi può essere rappresentato, a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato, in misura superiore al 60 per cento.
E ora, come si vota? Facciamoci aiutare dalle spiegazioni del Ministero degli Interni.
Identica scheda sia per la Camera sia per il Senato. Per ciascun ramo del Parlamento l’elettore ha a disposizione un’unica scheda, sulla quale esprime un unico voto. La scheda riporta il nome del candidato nel collegio uninominale. Per il collegio plurinominale è presente il simbolo di ciascuna lista o coalizione di liste collegate. I contrassegni delle liste riportano a fianco i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Si vota tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale sia per l’elezione del candidato nel collegio uninominale sia a favore della lista nel collegio plurinominale.
Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale.
Se l’elettore traccia due segni, uno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e l’altro sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.
Al contrario, qualora l’elettore tracci un segno sul nominativo del candidato uninominale e un segno sul contrassegno di una lista non collegata, il voto è nullo, in quanto non è previsto il voto disgiunto.
Non resta che prepararsi al voto e sperare che il Rosatellum non giochi brutti scherzi.