Nei giorni scorsi il Senato ha licenziato in via definitiva una legge sul lavoro autonomo, dopo un iter parlamentare piuttosto lungo, essendo arrivato in Parlamento a novembre dello scorso anno e già precedentemente discusso per mesi. Il testo della legge si divide in due parti: la prima dedicata al lavoro autonomo e la seconda dedicata allo smart working (detto lavoro agile) e alle sue regolamentazioni.
Ed è di questa seconda parte che ci vogliamo occupare.
Il testo del DDL n. 2223-B sul lavoro agile comincia così:
Seguono poi normative sulla sicurezza del lavoratore, diritti e doveri.
Per dare inizio a questo rapporto di lavoro agile, servirà un contratto scritto tra le parti, con la possibilità di recesso scritto.
Come ben precisato dal DDL si tratterà di un lavoro subordinato che verrà eseguito in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno senza postazione fissa e si è avuto cura di sottolineare il diritto alla disconnessione: i tempi di riposo del lavoratore verranno messi per iscritto e il lavoro si svolgerà quindi entro gli orari giornalieri e massimi che sono stabiliti dal Contratto Collettivo.
Nulla a che vedere dunque, con l’ormai obsoleto telelavoro (pensiamo per esempio ai call center). Lo smart working coinvolge figure professionali diverse, sia di tipo impiegatizio che manageriale, basandosi su tecnologie nuove e dinamiche, come smartphone o notebook. Persone agili nel gestire il proprio lavoro e nella collaborazione costruttiva con il proprio datore di lavoro.