Sara Seganti scrive su secondowelfare.it che nei prossimi mesi in Francia saranno sperimentati i primi .
“I contratti a impatto sociale sviluppati in Francia sono prodotti finanziari di nuova generazione a vocazione 100% sociale promossi per innovare e migliorare l’erogazione dei programmi sociali e non con l’intento di favorire il disimpegno pubblico in tema di welfare. Anzi, l’obiettivo è finanziare ancora più iniziative e in particolare quei programmi di innovazione sociale che prima non riuscivano a trovare finanziamenti adeguati. A differenza dei SIB inglesi (Social Impact Bond) però, il premio riconosciuto dallo Stato in caso di successo non è quantificato in base al risparmio prodotto per la pubblica amministrazione ma in base ad un accordo negoziale tra le parti coinvolte definito ex ante e proporzionale all’impatto sociale prodotto”.
Inoltre, a differenza di quanto avvenuto in altri contesti, non è più la pubblica amministrazione che identifica i fabbisogni e programma gli interventi ma sono gli operatori del Terzo settore che propongono strategie innovative di intervento per dare risposte a bisogni sociali inevasi. Continua la Seganti: “Gli investitori privati finanziano il progetto che deve essere considerato sufficientemente sostenibile per consentire di rientrare dell’investimento e il premio previsto dallo Stato sarà concesso solo in caso di successo del programma”.
La nuova esperienza francese ci stimola a fare un passo indietro e a tornare ad approfondire cosa siano e come funzionino i Social Impact Bond. Per farlo ci avvaliamo di una ricerca pubblicata nel 2013 dai Quaderni dell’Osservatorio della Fondazione Cariplo dal titolo I SOCIAL IMPACT BOND. La finanza al servizio dell’innovazione sociale? In questa sede ci limitiamo a proporre ai lettori alcune pagine del capitolo iniziale. Per consultare il testo integrale.
Che cosa sono e come funzionano i Social Impact Bond
Il SIB è configurabile come una partnership tra diversi attori, sancita da contratti bilaterali e finalizzata a raccogliere capitali privati per promuovere politiche pubbliche innovative. Gli elementi essenziali del modello sono:
- un programma di interventi in campo sociale in grado di generare un impatto sociale (outcome) e un risparmio di spesa pubblica;
- un prestito/finanziamento con restituzione del capitale e remunerazione solo in caso di successo del programma.
Il SIB, al pari di altre forme contrattuali del tipo “pagamento a fronte di risultati” in inglese, Pay for Results (da cui l’acronimo PfR) o Pay for Success (PfS) negli Stati Uniti, è un meccanismo di finanziamento in cui il rendimento per l’investitore è determinato dagli impatti positivi generati da una certa attività sociale. Il SIB non è quindi un titolo obbligazionario (bond) in senso stretto, non essendo il suo modello finanziario e il profilo dei flussi da esso generati riconducibile a quello di una obbligazione standard (plain vanilla), con una remunerazione fissa (cedola) e la restituzione certa (salvo fallimento dell’emittente) del valore nominale del capitale prestato a scadenza. Il rendimento del SIB è infatti variabile come il prezzo di un’azione, che cambia (almeno in linea teorica) in base alla performance conseguita dall’impresa. In questo caso la remunerazione è legata ai risultati dell’attività finanziata in termini di valore creato per la società.
Il SIB è uno strumento finanziario sofisticato, al pari dei derivati; a differenza di quelli normalmente circolanti nei mercati finanziari, non nasce per favorire la speculazione, ma per promuovere l’innovazione sociale e renderla maggiormente scalabile. La complessità dello strumento in questo caso non è legata ad algoritmi incomprensibili che rendono il successo o l’insuccesso di un investimento assai difficile da prevedere; ciò che rende complesso il SIB è la rete di relazioni tra gli attori che prendono parte al processo. Questi sono infatti legati da una partnership, riconosciuta anche sotto il profilo contrattuale, in cui alla variabile “rischio finanziario” di un investimento tradizionale si aggiunge la variabile “fiducia” tra i partner che prendono parte al gioco. L’investitore crede nelle capacità di un certo fornitore di servizi sociali di raggiungere un certo risultato; la Pubblica Amministrazione (PA) crede che il servizio innovativo abbia un valore anche in termini economici; tutti gli attori confidano nelle validità e certezza delle rilevazioni statistiche – effettuate da una parte terza indipendente – necessarie a misurare la performance del servizio; infine tutti gli attori hanno fiducia nelle controparti per il rispetto degli obblighi contrattuali.
Non solo, il cuore di questo strumento, che, proseguendo il confronto con uno strumento derivato, ne costituirebbe l’attività sottostante, è rappresentato dall’andamento di un’attività nel campo dell’innovazione sociale: l’investitore non scommette più sull’andamento aleatorio di un certo valore (azione, valuta,..), ma sulla capacità di una attività di generare valore sociale ed economico. Un valore reale, non finanziario, un impatto positivo certo per la comunità di riferimento, per la PA e per i beneficiari diretti del servizio sociale che viene erogato.
I due casi di SIB analizzati in questo studio non prevedono neanche l’emissione di titoli obbligazionari da parte di società intermediarie, ma contemplano prestiti o conferimenti di capitale regolati da contratti tra le parti. In particolare, in un caso si tratta di un prestito (loan) a scadenza 4 anni concesso a un intermediario con restituzione del valore nominale solo in caso di successo del programma e di una remunerazione variabile; nell’altro caso, è stato creato un veicolo societario, una Limited Partnership, per natura giuridica assimilabile a una società in accomandita semplice, partecipata da tutti gli investitori coinvolti. La struttura standard di un SIB è composta da cinque portatori di interesse legati tra loro da contratti bilaterali di durata pluriennale:
- una pubblica amministrazione (comunale, regionale, nazionale);
- dei fornitori del servizio (tipicamente, organizzazioni nonprofit);
- degli investitori sociali;
- un intermediario specializzato;
- un valutatore indipendente (independent assessor) che misura il risultato finale (performance) e certifica il raggiungimento dell’obiettivo.
Alla base di un’operazione di questo tipo vi è la necessità di affrontare un problema sociale con azioni preventive, difficili da realizzare per una PA a causa della scarsità di risorse e dell’avversione al rischio. Per soddisfare la domanda più o meno latente di questi servizi preventivi e innovativi, si possono mobilitare alcuni operatori specializzati del Terzo settore. Si tratta di imprese sociali e organizzazioni nonprofit in grado di dimostrare una comprovata esperienza nel settore; più precisamente, devono essere nelle condizioni di provare con dati e rilevazioni statistiche affidabili l’efficacia dell’intervento proposto su un determinato gruppo di beneficiari.
La PA interessata a migliorare il proprio servizio e a ridurne i costi, può verificare le potenzialità di questi interventi preventivi come modalità alternative di welfare e stimare il risparmio che ne conseguirebbe se implementati a una certa scala. L’idea è che servizi preventivi possano essere più efficaci e più efficienti rispetto a programmi di cura tradizionali, fondati solitamente su interventi realizzati solo ex-post in risposta a un’emergenza o disagio sociale, e che il conseguente risparmio di risorse possa essere la leva per allineare gli interessi di investitori, amministrazione, intermediario e fornitore del servizio.
L’intermediario svolge il ruolo di promotore del SIB presso la PA e gli altri attori, cercando di facilitare un processo delicato di creazione di relazioni e fiducia. Se esistono le condizioni economiche e di fattibilità, l’amministrazione sigla un contratto con l’intermediario per lo sviluppo del SIB, la ricerca degli investitori, la selezione dei fornitori, la gestione e il monitoraggio continuo dell’attività.
Il contratto tra PA e intermediario prevede un pagamento condizionato al raggiungimento di obiettivi ben precisi, stabiliti in fase di definizione del progetto. Se il programma finanziato non raggiunge l’obiettivo – espresso in termini di beneficio sociale, monetizzabile grazie alla minore domanda di servizi sociali ex-post che ne consegue – l’amministrazione non è tenuta a sostenere alcun costo. In caso contrario, cede all’intermediario una percentuale dei costi evitati grazie alla riduzione della spesa pubblica determinata dal programma.
Data l’importanza della valutazione dell’efficacia del servizio preventivo per il funzionamento del meccanismo nel suo complesso, tale attività di verifica viene affidata a una parte terza. Questa, coordinandosi con l’intermediario, ma facendo affidamento sulla propria professionalità e indipendenza, definisce il sistema di monitoraggio e di misurazione della performance finale. La PA trattiene una parte dei risparmi e, oltre al pagamento pattuito nel contratto, versa un premio (success fee) all’intermediario e al fornitore del servizio, entrambi proporzionali al risultato (e quindi al risparmio) conseguito.
L’intermediario ha l’obiettivo di raccogliere presso gli investitori i finanziamenti necessari ad avviare il programma di attività previste dal SIB. Non trattandosi di una vera e propria emissione di un titolo obbligazionario da parte della società stessa, l’intermediario può ricorrere alla negoziazione diretta del prestito o creare un veicolo societario costituito ad hoc e sottoscritto da investitori sociali e investitori d’impatto (impact investor).
Se il programma ha successo, ovvero viene certificato il raggiungimento dell’obiettivo minimo sancito contrattualmente, il capitale prestato viene restituito e, in base ai risultati, il valore del rendimento sul capitale può variare fino al tetto massimo prefissato. Il rischio di perdere il capitale versato è dunque determinato dalla performance del servizio, il rendimento dell’investimento è legato al valore creato per i beneficiari del programma e alla società nel suo complesso. Il capitale raccolto presso gli investitori viene impiegato dai fornitori di servizi sociali per implementare il programma e, in parte, viene utilizzato per le spese di gestione e di valutazione a carico dell’intermediario. Il fornitore di servizi che implementa il servizio non è tenuto a sostenere alcun costo aggiuntivo nel caso in cui l’intervento preventivo non raggiunga i risultati attesi. In pratica, assume un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
Dato che il finanziamento è concesso in anticipo, l’organizzazione che presta il servizio non deve anticipare capitale proprio. Vedremo meglio come questo sia uno dei punti di forza del meccanismo SIB, in quanto consente di scegliere gli operatori non in base alla capacità di raccogliere fondi, ma in funzione dell’efficacia operativa. Inoltre, per contenere il rischio di finanziare programmi inefficaci, o peggio organizzazioni orientate da scopi opportunistici, il finanziamento viene erogato in diverse rate, man mano che si rende necessario prestare fondi per coprire i costi di implementazione. Un ulteriore meccanismo disciplinante per le nonprofit che erogano il servizio è il monitoraggio continuo da parte dell’intermediario che ha il potere contrattuale per richiedere aggiustamenti nel programma se le misurazioni, effettuate in itinere con il supporto del valutatore, mostrassero il fallimento nel conseguire gli obiettivi intermedi e, al limite, di sollevare il fornitore del servizio dall’incarico.