Pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.260 del 07-11-2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017 che definisce le “Modalita’ per la concessione dei contributi per il sostegno alla stampa italiana diffusa all’estero” per la diffusione di quotidiani e periodici a norma del Capo V del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
La comunicazione ha sempre rivestito un ruolo importante nella nostra società , ma una particolare attenzione merita la parte avuta dalla editoria nello sviluppo della cultura di massa in quanto il merito sta nell’aver ridotto il sapere in termini comprensibili e accessibili a tutti: la stampa,infatti, insieme con gli altri mezzi di diffusione della cultura, ha contribuito a favorire il progresso sociale, facilitando la comunicazione tra gli uomini. Oggi alla cd. “carta stampata” si associa la comunicazione elettronica: con lo sviluppo di questi media, nel corso del secolo l’evoluzione tecnologica si è spostata dalla stampa alla comunicazione elettronica e la maggior parte della popolazione mondiale è passata da culture puramente orali a culture basate sui media. Per mezzo dei media elettronici è arrivata ovunque la possibilità di ‛andare a scuola’, di imparare a leggere: ciò, ovviamente, ha fatto sì che il cittadino cogliesse le opportunità del mondo moderno e partecipasse al miglioramento della res pubblica.
Chi può accedere agli aiuti
I contributi sono riconosciuti, su apposita domanda delle imprese editrici (comunque costituite):
– per i quotidiani italiani editi e diffusi all’estero, e per quelli editi in Italia e diffusi all’estero in misura non inferiore al 60% delle copie complessivamente distribuite, nonché per i quotidiani editi esclusivamente in formato digitale che raggiungono una percentuale di utenti unici mensili all’estero non inferiore al 60% del numero totale di utenti unici mensili;
– per i periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite.
Il contributo è erogato in 2 rate annuali:
– la prima rata entro il 30 maggio successivo alla presentazione della domanda, consiste nell’anticipo di una somma pari al 50% del contributo erogato nell’anno precedente (nei limiti delle risorse stanziate). Quindi, le imprese editrici che presentano per la prima volta domanda di contributo possono beneficiare del pagamento della rata di anticipo a decorrere dall’annualità successiva a quella in cui percepiscono il primo contributo. In ogni caso, la prima rata è corrisposta se non risulta inferiore a 2.500 euro e previo accertamento del possesso dei requisiti sulla base dei documenti istruttori allegati alla domanda;
– la seconda rata, a saldo, entro il termine di conclusione del procedimento.
Il Decreto definisce le modalità di ammissione al beneficio, applicabili a decorrere dai contributi relativi all’anno 2018, distinguendo la procedura per i quotidiani da quella per i periodici. In questo caso, comunque, ai fini dell’erogazione della prima rata, alla domanda devono essere allegati:
– l’atto costitutivo;
– lo statuto recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e negli 8 anni successivi;
– un campione di numeri della testata per cui si chiede il contributo;
– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le ulteriori informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti richiesti;
– la dichiarazione del competente capo dell’ufficio consolare italiano di prima categoria che attesti che la testata è diffusa presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e riveste interesse per la stessa;
– il parere reso dal Comitato degli italiani all’estero della circoscrizione consolare di riferimento.
Entro il 30 settembre, poi, la domanda dovrà essere integrata, a pena di decadenza, con altra documentazione specificamente richiesta dal decreto (v. art. 2). Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda.
Scadenza
Quindi, riepilogando, per quanto concerne i quotidiani, le domande di ammissione al contributo devono essere presentate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo. In particolare:
- le domande relative ai quotidiani editi e diffusi all’estero devono essere presentate all’Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore che, verificatane la completezza, le trasmette entro il 28 febbraio al Dipartimento per l’informazione e l’editoria;
- le domande relative ai quotidiani editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, invece, devono essere presentata direttamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Le domande di ammissione relative ai periodici, invece, devono essere presentate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo. In particolare:
- le domande relative ai periodici editi e diffusi all’estero devono essere presentate all’Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore che, verificatane la completezza, le trasmette entro il 30 aprile al Dipartimento per l’informazione e l’editoria;
- le domande relative ai periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero devono essere presentate direttamente al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
In questo caso, ai fini dell’erogazione della prima rata, alla domanda devono essere allegati:
– l’atto costitutivo;
– lo statuto recante la clausola di divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e negli 8 anni successivi;
– un campione di numeri della testata per cui si chiede il contributo;
– la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con le ulteriori informazioni necessarie alla verifica del possesso dei requisiti richiesti;
– la dichiarazione del competente capo dell’ufficio consolare italiano;
– il parere reso dal Comitato degli italiani all’estero della circoscrizione consolare di riferimento.
Inoltre, alla domanda andranno allegati al momento della presentazione:
– prospetto dei costi connessi alla produzione della testata, certificato da una società di revisione abilitata o corredato da fatture, munite di quietanza di pagamento, e da altra documentazione idonea;
– prospetto dei dati concernenti le copie distribuite e vendute per singolo canale di distribuzione e luogo di diffusione, certificato da una società di revisione abilitata o corredato da fatture, munite di quietanza di pagamento, e da altra documentazione idonea;
– prospetto delle copie digitali vendute, singolarmente o in abbonamento, su base annua, certificato da una società di revisione abilitata o corredato da fatture e altra documentazione idonea a comprovare tali dati.
Il procedimento per la concessione del contributo si conclude entro il termine del 31 ottobre dell’anno in cui la domanda è presentata.
Si precisa che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria provvede a pubblicare nel sito istituzionale la modulistica relativa ai documenti istruttori indicati nel presente decreto e ogni informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.