Responsabilità sociale

Un’esperienza “responsabile” di contrasto della povertà minorile

Meno di un mese fa, leggendo i risultati dell’indagine di Save the Children sulla povertà educativa in Italia e di quella del Censis sui flussi di studenti universitari e laureati dalle regioni del Mezzogiorno a quelle del Nord Italia o all’estero, abbiamo parlato di “irresponsabilità collettiva”. Come altrimenti potrebbero definirsi comportamenti che da un lato abbandonano migliaia di ragazzi in una condizione di deprivazione sociale e culturale e dall’altro costringono studenti universitari e laureati ad abbandonare il Mezzogiorno perché privi di prospettive?

Oggi, sullo stesso tema, possiamo parlare di un’esperienza orientata alla “responsabilità sociale”.  A metà maggio è stato firmato un Protocollo tra le Fondazioni di origine bancaria, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito con la Legge di Stabilità 2016. Il Fondo ha la finalità di sostenere “interventi sperimentali finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori”.

Come abbiamo avuto occasione di sottolineare (leggi l’articolo), il numero dei minori in povertà è altissimo e allarmante, 1 milione e 45mila, secondo i dati Istat. In crescita anche il numero di bambini e adolescenti per motivi economici e sociali non possono accedere a strumenti e competenze necessari “per vivere in un mondo caratterizzato dall’economia della conoscenza, dalla rapidità e dall’innovazione, e che gli consentono uno sviluppo culturale, sociale, e la piena inclusione”.

Nell’ambito della legge di stabilità 2016 l’intesa tra il Governo e le Fondazioni di origine bancaria ha portato a definire un piano di detrazioni fiscali (crediti di imposta) a fronte dell’erogazione nel 2016, 2017 e 2018 di risorse che confluiscono nel Fondo finalizzato a contrastare la povertà educativa minorile. Questa iniziativa – ha dichiarato Giuseppe Guzzetti, Presidente Acri Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa – “è un fatto di grande civiltà per il nostro Paese, al quale ci siamo dichiarati subito orgogliosi e pronti ad aderire, impegnandoci a finanziarla con circa 120 milioni di euro all’anno (le detrazioni saranno pari al 75%), secondo un protocollo definito e concordato con il Governo, grazie all’attenzione puntuale e assidua, oltre che alla perizia, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Tommaso Nannici”.

Un Comitato di indirizzo strategico composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri interessati, rappresentanti delle Fondazioni e del Terzo settore, definirà i principi e i criteri direttivi in tema di ambiti di intervento, strumenti operativi, processo di valutazione, selezione e monitoraggio dei progetti finanziati attraverso bandi nazionali, che assicureranno la copertura di tutte le realtà regionali. Potranno presentare progetti le organizzazioni del Terzo settore e gli istituti scolastici, in partnership con altre organizzazioni

 Guzzetti sottolinea, inoltre, l’eccezionalità dell’impegno delle Fondazioni non solo in termini finanziari “ma anche per l’originalità della formula, che rappresenta un unicum nel quadro delle partnership pubblico/privato. Stiamo sviluppando una forma autenticamente innovativa di intervento, che fa perno sul coinvolgimento di una pluralità di soggetti, i quali in maniera efficace, perché sinergica, lavoreranno al raggiungimento di un comune obiettivo, quello di offrire a tutti i bambini pari opportunità di crescita”. Anche secondo Pietro Barbieri, portavoce del Forum del Terzo Settore, “il Fondo rappresenta una grandissima sfidaaffronta un vuoto che ha caratterizzato le scelte del nostro Paese per decenni e che si è aggravato enormemente con la crisi, ossia il fatto di non avere avuto, fino all’ultima Legge di Stabilità, una misura di contrasto alla povertà”.

 Da segnalare, infine, che soggetto attuatore dell’iniziativa sarà Fondazione con il Sud, nata nel 2006, dall’impegno congiunto dell’Acri e del Forum del Terzo Settore.

 

Protocollo

Art. 1 – Scopo del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile

  1. Il “Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile” (il Fondo), di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinato al sostegno di interventi sperimentali destinati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.

Art. 2 – Alimentazione e durata del Fondo

  1. Il Fondo, istituito dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA (ACRI) mediante accensione di apposito conto corrente postale vincolato alle finalità previste dalla legge, e alimentato dai versamenti effettuati annualmente dalle Fondazioni di cui al D. Lgs 17 maggio 1999, n. 153 (Fondazioni), per il triennio 2016-2018.
  2. Al fine degli adempimenti di cui al successivo articolo 3, comma 2, l’ACRI comunica senza indugio la costituzione del Fondo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, al Forum Nazionale del Terzo Settore e all’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL).
  3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le fondazioni trasmettono all’ACRI e, per conoscenza al Comitato di cui al successivo art. 3, le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziata per il sostegno finanziario dei progetti di cui al precedente articolo 1.
  4. Entro il successivo 20 febbraio, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle Entrate e per conoscenza al Comitato di cui al successivo art. 3, l’elenco delle Fondazioni finanziatrici, per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione.
  5. Il riconoscimento del credito d’imposta viene comunicato ad ogni Fondazione finanziatrice e per conoscenza all’ACRI, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro il successivo 31 marzo. Il versamento delle somme stanziate viene effettuato dalle Fondazioni finanziatrici entro i successivi tre mesi dalla comunicazione dell’Agenzia. Le Fondazioni trasmettono contestualmente ad ACRI copia della relativa documentazione bancaria.
  6. Ove una Fondazione non provveda al versamento dell’importo stanziato, ACRI ripartisce la somma tra le fondazioni finanziatrici e ne dà comunicazione al Direttore dell’Agenzia delle Entrate e al Comitato per conoscenza. Le somme così ripartite sono versate dalle Fondazioni interessate ognuna per la quota spettante, nei successivi 10 giorni dalla richiesta da parte di ACRI. Dell’avvenuto versamento ACRI dà comunicazione al Direttore dell’Agenzia delle Entrate che provvede ad annullare il riconoscimento del credito d’imposta nei confronti della Fondazione inadempiente e l’assegna alle altre Fondazioni in relazione ai versamenti da ciascuna di esse effettuati.
  7. Annualmente il Comitato predispone, sulla base del monitoraggio di cui all’art. 9, un resoconto circa le attività svolte nell’anno, da pubblicare sul sito ACRI.

Art. 3 – Indirizzo strategico del Fondo

  1. L’indirizzo strategico del Fondo è assicurato da un Comitato, denominato Comitato di indirizzo strategico del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile (Comitato), composto da 14 membri come di seguito indicati: a. un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b. un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze; c. un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; d. un rappresentante del Ministero dell’Istruzione, dell’Università, della Ricerca Scientifica; e.quattro rappresentanti espressioni delle Fondazioni, designati da ACRI; f. quattro rappresentanti designati dal Forum del Terzo Settore; g. due esperti in materia statistica designati uno dall’ISFOL e uno da EIEF, Istituto Einaudi per l’economia e la finanza, (senza diritto di voto).
  1. Il Comitato è costituito dall’ACRI entro due mesi dalla comunicazione di cui all’art. 2, comma 2, previa designazione dei componenti da parte delle amministrazioni e dei soggetti competenti ai sensi del comma 1. A tal scopo, entro un mese dalla comunicazione, di cui all’art. 2 comma 2, le amministrazioni e i soggetti competenti comunicano le rispettive designazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’ACRI. In caso di mancata designazione di uno o più membri il Comitato è comunque nella pienezza delle sue attribuzioni purché ne sia stata nominata la maggioranza dei componenti con diritto di voto;
  2. Il Comitato è presieduto dal rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella prima riunione del Comitato è nominato, con modalità con cui al comma 7, il vicepresidente che esercita i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo;
  3. Ogni amministrazione o soggetto competente di cui al comma 1 designa, per ciascun componente effettivo del Comitato, un membro supplente che lo sostituirà nei casi di assoluta impossibilità di partecipare alle riunioni. In caso di assenza del proprio rappresentante effettivo per più di due riunioni consecutive del Comitato, ciascuna amministrazione o soggetto competente può procedere alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina;
  4. I membri del Comitato durano in carica per la durata del Fondo. In caso di proroga del Fondo si provvederà al rinnovo del comitato;
  5. Il Comitato esercita le funzioni di indirizzo strategico per la gestione del fondo avendo cura, in particolare, di dettare i principi ed i criteri direttivi in tema di: a. individuazione degli ambiti tematici di intervento; b. definizione degli strumenti operativi per il finanziamento degli interventi; c. definizione del processo e degli strumenti per l’ammissibilità, la valutazione e la selezione delle iniziative da finanziare; d. definizione delle modalità di monitoraggio in itinere e di valutazione ex post; e. supervisione generale della operatività del Fondo.
  6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti con diritto di voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.
  7. Il Comitato di riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti. L a supervisione amministrativa del Fondo e l’attività di segreteria del Comitato sono svolte dall’ACRI, senza oneri a carico del Fondo.
  8. Ai membri del Comitato non è riconosciuto alcun corrispettivo per la partecipazione alle riunioni.

Art. 4 – Gestione operativa del fondo

  1. L’ACRI assicura la gestione operativa del Fondo avendo cura della: a. gestione delle entrate e delle uscite; b. elaborazione e approvazione del budget dei costi di funzionamento; c. elaborazione e approvazione del bilancio annuale con riferimento ai costi di funzionamento e ai contributi erogati: eventuali scostamenti, adeguatamente motivati, verranno preventivamente comunicati al Comitato.
  2. Per lo svolgimento della gestione operativa, l’ACRI individuerà apposito soggetto attuatore, dandone comunicazione al Comitato.
  3. Il soggetto attuatore si farà carico di tutte le attività operative (approntamento degli strumenti operativi, istruttoria e valutazione delle iniziative ex ante, approvazione dei progetti, monitoraggio in itinere e valutazione ex post dei progetti, attività di consulenza), sulla base del budget dei costi di funzionamento approvato da ACRI a valere sulle risorse del Fondo.
  4. Ai fini di assicurare la trasparenza e correttezza della gestione, ACRI nominerà un revisore indipendente, iscritto nel Registro dei Revisori Legali, il cui onere viene ricompreso nell’ambito del budget dei costi di funzionamento.

Art. 5 – Modalità di intervento

  1. L’utilizzo delle risorse del Fondo potrà essere effettuato esclusivamente attraverso lo strumento del bando a valere sull’intero territorio nazionale. Il bando dovrà sollecitare la presentazione di progetti da parte dei soggetti di cui all’art. 6, secondo le modalità e le tempistiche in esso contenute.
  2. Potranno essere previsti uno o più bandi nazionali in funzione degli ambiti tematici di intervento individuati dal Comitato.
  3. Nei bandi sono di norma previste quote minime di destinazione delle risorse per regione o area geografica sovra regionale.
  4. Ciascun bando dovrà prevedere una chiara descrizione degli obiettivi perseguiti, delle modalità di partecipazione, dei documenti necessari, dei criteri e delle procedure di valutazione, delle modalità di erogazione del contributo.

Art. 6 – Soggetti abilitati a presentare progetti

  1. Ai bandi promossi dal fondo partecipano partnership costituite da almeno due soggetti pubblici e privati, di cui uno del Terzo Settore. Il soggetto responsabile della presentazione del progetto e della sua attuazione è una organizzazione senza scopo di lucro, avente una delle seguenti forme: a. associazioni (riconosciute o non riconosciute); b. cooperativa o consorzio sociale; c. enti religiosi; d. fondazioni; e. imprese sociali (nelle diverse forme previste dalla L. 155/2006); f. scuole del sistema nazionale di istruzione e loro reti.

Art. 7 – Trasparenza

  1. Il Comitato identifica le misure idonee a garantire la trasparenza dei processi e degli esiti dell’attività. In particolare: a. la piena diffusione del bando attraverso idonei strumenti di comunicazione; b. la chiarezza delle modalità di accesso ai contributi e delle condizioni per la partecipazione ai bandi; c. la funzionalità delle modalità di presentazione delle proposte di progetto; d. gli esiti dei processi di valutazione; e. l’elenco dei progetti finanziati; f. gli esiti delle valutazioni di impatto dei singoli bandi, con evidenza dei risultati conseguiti e delle criticità generali riscontrate.

Art. 8 – Primo anno di applicazione

Per l’anno 2016, il termine di cui all’art. 2 comma 1 entro il quale le Fondazioni debbono trasmettere le delibere di impegno all’ACRI, è stabilito in trenta giorni successivi alla adozione del decreto di cui all’art. 1 comma 395 della L. n. 208/2015. Conseguentemente, l’ACRI trasmette nei successivi 20 giorni l’elenco delle Fondazioni finanziatrici con copia delle delibere d’impegno all’Agenzia delle Entrate e il Direttore della stessa comunica alle Fondazioni il credito d’imposta ad esse attribuito nei successivi 30 giorni.

Published by
Valerio Roberto Cavallucci