L’home restaurant – cioè l’attività di ristorazione privata organizzata nell’abitazione dello stesso ristoratore – è una forma di sharing economy sempre più diffusa, tanto che il legislatore ha avvertito l’esigenza di provare a normare la materia. E così la Camera dei Deputati, nella seduta del 17 gennaio 2017, ha approvato il disegno di legge AC-3258, frutto dell’accorpamento di diverse successive proposte.
Precisi limiti dimensionali per evitare indebita concorrenza con la tradizionale attività ristorativa: non più di cinquecento coperti per anno solare e non più di 5.000,00 euro di incassi. Vincoli precisi anche dal punto di vista organizzativo: obbligatorio l’uso di piattaforme digitali sia per le prenotazioni sia per i pagamenti; in altri termini non sarà possibile telefonare direttamente o pagare in contanti.
Contrastanti le valutazioni degli operatori. Secondo Giambattista Scivoletto – amministratore del sito www.bed-and-breakfast.it e fondatore di HomeRestaurant.com – l’obbligo all’uso delle piattaforme digitali scoraggerà lo sviluppo del settore. Soddisfatto, invece, Marcello Fiore, direttore della Federazione Italiana Pubblici Esercizi: “Siamo ampiamente favorevoli all’impegno da parte delle istituzioni a far rispettare le norme a garanzia della salute pubblica, dei diritti dei lavoratori e della trasparenza, mettendo fine, inoltre, ad un’evasione fiscale e contributiva pressoché totale”.
Di seguito il testo integrale del provvedimento, ora trasferito all’esame del Senato.
Disciplina dell’attività di ristorazione in abitazione privata
ART. 1 (Oggetto e finalità)
- La presente legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l’attività di home restaurant e prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori, la leale concorrenza e la tutela della salute, nell’ambito dell’economia della condivisione.
- La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità.
ART. 2 (Definizioni)
- Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) «home restaurant»: l’attività occasionale finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all’interno delle unità immobiliari a uso abitativo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all’interno delle strutture medesime; b) «gestore»: il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all’organizzazione di eventi enogastronomici; c) «utente operatore cuoco»: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l’attività di home restaurant; d) «utente fruitore»: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall’utente operatore cuoco.
ART. 3 (Obblighi del gestore)
- Il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di home restaurant, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma digitale almeno trenta minuti prima dell’inizio dell’evento enogastronomico e devono rimanervi memorizzate anche in caso di eventuale cancellazione o mancata realizzazione prima della sua fruizione.
- Il gestore è tenuto a rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 ai soggetti competenti per il controllo.
- Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
- Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell’identità degli utenti operatori cuochi.
- La partecipazione dell’utente fruitore all’evento enogastronomico richiede in ogni caso l’assenso da parte dell’utente operatore cuoco.
- Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano coperti da polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall’attività di home restaurant e verifica che l’unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da apposita polizza che assicuri per la responsabilità civile verso terzi.
- Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell’attività di home restaurant, ai fini dell’iscrizione alla piattaforma digitale.
- Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all’utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e alle polizze assicurative stipulate ai sensi del comma 6, esplicitando che trattasi di un’attività non professionale di ristorazione.
- Il gestore deve comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella piattaforma presso le quali si svolgono le attività di home restaurant, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10.
- Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant e per comunicare ai comuni, per via digitale, le unità immobiliari registrate nella piattaforma quali sedi di eventi.
ART. 4 (Ambito di applicazione e svolgimento dell’attività di home restaurant)
- Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa.
- Se l’utente operatore cuoco organizza un numero di eventi enogastronomici in un anno solare inferiore a cinque e a cinquanta pasti totali e se l’unità abitativa in cui si svolge l’evento viene utilizzata nel corso di un anno solare per un numero di volte inferiore a cinque, l’attività viene definita di social eating e non sono richiesti i requisiti previsti dall’articolo 3, commi 6 e 9, e dal comma 6 del presente articolo.
- Per lo svolgimento dell’attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono esclusivamente della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti di cui all’articolo 5 della presente legge. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
- L’attività di home restaurant non può superare il limite di cinquecento coperti per anno solare. Tale limite di coperti vale in capo all’utente operatore cuoco e in capo all’unità immobiliare ad uso abitativo dove si svolgono le attività di home restaurant. L’utente operatore cuoco non può percepire proventi annui superiori a 5.000 euro.
- All’attività di home restaurant si applicano le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
- L’esercizio dell’attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della presente legge nonché al rispetto delle buone pratiche di lavorazione e di igiene nonché delle misure dirette a contrastare il fenomeno dell’alcolismo determinate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale decreto sono altresì determinate le modalità di controllo.
ART. 5. (Requisiti degli immobili destinati all’attività di home restaurant)
- Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate per l’esercizio dell’attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione.
- L’utilizzo dell’immobile per attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d’uso dell’immobile medesimo.
- L’attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.
ART. 6 (Sanzione)
1.La mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge per l’esercizio dell’attività di home restaurant comporta il divieto di prosecuzione dell’attività medesima e la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287.
ART. 7 (Clausola di invarianza finanziaria)
- Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.