28 luglio 1951 – A Ginevra viene firmata la Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, nota anche come Convenzione di Ginevra. Entrata in vigore nel 1954, si tratta del più importante strumento giuridico per la protezione e l’assistenza dei rifugiati, di cui regola anche gli obblighi.
Il riconoscimento dello status di rifugiato è indicato in modo particolare dall’articolo 33 che impone agli Stati firmatari di «non espellere o respingere – in qualsiasi modo – un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».
L’articolo 35 della stessa Convenzione fa espressa richiesta agli Stati di cooperare con l’UNHCR sulla messa in vigore della Convenzione stessa, su eventuali leggi, regolamenti e decreti riguardanti i rifugiati.
A oggi sono più di 140 gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Ginevra.